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Sentenza — n. 48560/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48560/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48560/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli decidendo sull'appello del procuratore generale contro l'ordinanza con la quale la Corte d'appello aveva rigettato l'aggravamento della misura imposta al ricorrente e, ritenendo fondato l'appello, applicava allo stesso la massima misura custodiate, in sostituzione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Regesto Legislator

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art. 276 cod. proc. pen, art. 299 cod. proc. pen, art. 299, comma 4 cod. proc. pen, art. 276 comma 1 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 48560/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli decidendo sull'appello del procuratore generale contro l'ordinanza con la quale la Corte d'appello aveva rigettato l'aggravamento della misura imposta al ricorrente e, ritenendo fondato l'appello, applicava allo stesso la massima misura custodiate, in sostituzione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Parole chiave

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riesame della carcerazione preventiva misure sostitutive della carcerazione riesame dell'entità pena mantenimento della carcerazione di sicurezza adeguamento della pena carcerazione preventiva eccessiva

Disposizioni normative citate

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art. 276 cod. proc. pen
Il collegio ribadisce che la previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen.
art. 299 cod. proc. pen
si differenzia da quello previsto dall'art. 299 cod. proc. pen.
art. 299, comma 4 cod. proc. pen
si differenzia da quello previsto dall'art. 299 cod.
art. 276 comma 1 cod. proc. pen
Nel caso in esame, come si evince dal tenore della richiesta di aggravamento - specificamente avanzata sia ai sensi dell'art. 276 comma 1 cod. proc. pen., che ai sensi dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRISTIANO PASQUALE nato a NAPOLI il 07/01/1989 avverso l'ordinanza del 27/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli decidendo sull'appello del procuratore generale contro l'ordinanza con la quale la Corte d'appello aveva rigettato l'aggravamento della misura imposta al ricorrente e, ritenendo fondato l'appello, applicava allo stesso la massima misura custodiate, in sostituzione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 276 cod. proc. pen.): per aggravare la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria il tribunale avrebbe dovuto fare riferimento a specifiche condotte di violazione dell'obbligo e non ad un generale aggravamento delle esigenze cautelati (nel caso in esame correlato alla applicazione nei confronti del ricorrente di un'ulteriore misura di custodia cautelare per altri fatti); invero, il regime di aggravamento previsto dall'art. 276 cod. proc. pen. si differenzia da quello previsto dall'art. 299 cod. proc. pen. in quanto l'intensità delle esigenze cautelari è oggetto di rivisitazione solo nel secondo caso, mentre nel primo deve essere valutata solo la gravità della violazione del regime cautelare precedentemente imposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. Il collegio ribadisce che la previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen. - nel prevedere la sostituzione o il cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave, nel caso di trasgressione alle prescrizioni imposte - attribuisce al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari, mentre l'applicazione dell'art. 299, comma 4 cod. proc. pen., che prevede, nel caso di aggravamento delle esigenze cautelari, la sostituzione "in peius" della misura applicata ovvero l'inasprimento delle modalità di applicazione può dipendere anche da fatti non direttamente collegati alla condotta attuale del soggetto nei confronti del quale la misura è applicata (Sez. 5 - , Sentenza n. 3175 del 08/11/2018, dep.2019, Leonardi, Rv. 275260 - 01).

Nel caso in esame, come si evince dal tenore della richiesta di aggravamento - specificamente avanzata sia ai sensi dell'art. 276 comma 1 cod. proc. pen., che ai sensi dell'art. 299 comma 4, cod. proc. pen. - la stessa veniva proposta non solo in relazione al ritardo con il quale lo stesso all'atto della scarcerazione, il 6 Aprile 2022, si era recato presso la Tenenza carabinieri di Arzano per essere sottoposto all'obbligo di presentazione, ma anche in ragione delle emergenze procedimentali, che indicavano che esisteva uno scontro in atto tra i gruppi criminali facenti capo al Cristiano ed al Monfregolo; scontro al quale il ricorrente avrebbe potuto partecipare attivamente, il che accresceva la sua pericolosità sociale ed imponevag la necessità di aggravare la misura ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.Non si rileva dunque il difetto di domanda cautelare denunciato dal ricorrente, dato che alla base della richiesta di aggravamento c' era anche la valutazione di accrescimento delle esigenze cautelari correlata alla emersione del conflitto criminale in corso. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui ali' 28 reg esec cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno