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Sentenza — n. 48536/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48536/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48536/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Milano confermava la condanna del ricorrente per il reato di tentata ricettazione di una somma di denaro (euro duemilacinquecento ottanta) ritenuta provento dello spaccio di sostanza stupefacente effettuato dal fratello. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione: non vi sarebbe prova della provenienza delittuosa del denaro dato che le prove raccolte - e, segnatamente le prove testimoniak- sarebbero univoche nell'indicare che si trattava di risparmi della famiglia,destinati al pagamento del difensore. 2.1.1. Il motivo et/ammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 62 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 48536/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione: non vi sarebbe prova della provenienza delittuosa del denaro dato che le prove raccolte - e, segnatamente le prove testimoniak- sarebbero univoche nell'indicare che si trattava di risparmi della famiglia,destinati al pagamento del difensore. 2.1.1. Il motivo et/ammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Parole chiave

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falsificazione di monete riciclaggio internazionale di denaro riproduzione e imitazione di biglietti di banca tentata truffa reato economico flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione: non vi sarebbe prova della provenienza delittuosa del denaro dato che le prove raccolte - e, segnatamente le prove testimoniak- sarebbero univoche nell'indicare che si trattava di risparmi della famiglia,destinati al pagamento del difensore.
art. 62 cod. pen
2.2.Violazione di legge (art. 62 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DRENICA ADONIS nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Milano confermava la condanna del ricorrente per il reato di tentata ricettazione di una somma di denaro (euro duemilacinquecento ottanta) ritenuta provento dello spaccio di sostanza stupefacente effettuato dal fratello.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione: non vi sarebbe prova della provenienza delittuosa del denaro dato che le prove raccolte - e, segnatamente le prove testimoniak- sarebbero univoche nell'indicare che si trattava di risparmi della famiglia,destinati al pagamento del difensore. 2.1.1. Il motivo et/ammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, che insta per una valutazione alternativa del compendio probatorio raccolto, la Corte territoriale, con motivazione priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali, riteneva che la provenienza delittuosa del denaro emergesse, oltre ogni ragionevole dubbio, dal numero di banconote di piccolo taglio detenute (129 banconote da 20 euro) e dalle modalità del loro confezionamento, mentre era del tutto indimostrata la prospettazione difensiva secondo la quale si tratterebbe di risparmi di famiglia; tale prospettazione non risultava assistita da alcuna allegazione (pag. 4 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione logica, che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.2.Violazione di legge (art. 62 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che non sarebbero state riconosciute nonostante l'incensuratezza del ricorrente, il fatto che lo stesso avesse sempre svolto attività lavorativa e fosse integrato nella comunità territoriale. 2.2.1. Si ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre:

Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) In coerenza con le indicate linee ermeneutiche, la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, rilevava che dalle prove raccolte non emergeva alcun elemento positivo idoneo a sostenere una revisione critica della condotta o altri elementi valorizzabili ai fini della concessione del beneficio sanzionatorio invocato.3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso