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Ordinanza — n. 48307/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48307/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48307/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: AGBADAMUSI DANIEL, nato in Nigeria il 6/7/1989 avverso l'ordinanza del 25/07/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità della impugnazione. 19-29499/2022

Regesto Legislator

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art. 175 cod. proc. pen, art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48307/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U. 21/12/2017, Aiello). 1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

Parole chiave

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ritiro della querela penale revoca dell'opposizione impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate procedura di rivendicazione nel pignoramento istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod. proc. pen
Il ricorso avverso la ordinanza della Corte di appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione in termini (così qualificata ex art. 175 cod. proc. pen.
art. 610 cod. proc. pen
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: AGBADAMUSI DANIEL, nato in Nigeria il 6/7/1989 avverso l'ordinanza del 25/07/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità della impugnazione. 19-29499/2022

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Il ricorso avverso la ordinanza della Corte di appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione in termini (così qualificata ex art. 175 cod. proc. pen. l'istanza proposta dall'interessato) per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Como in data 27 ottobre 2021, irrevocabile I'll gennaio 2021, è stato proposto personalmente dall'interessato, con sottoscrizione autenticata all'ufficio matricola della casa circondariale di detenzione. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U. 21/12/2017, Aiello). 1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 novembre 2022.