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Ordinanza — n. 48298/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentence reduction as it lacks admissible grounds under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48298/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Mastro Nunzio's appeal inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The appellant challenged a sentence reduction granted by the Court of Appeal regarding robbery charges but failed to cite specific admissible grounds. The court ruled that grievances regarding waived defenses or sentencing errors are inadmissible unless they constitute an illegality in the imposed sanction itself.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentence reductions under Art. 599-bis c.p.p. are admissible only for specific procedural defects, excluding complaints about waived defenses or sentencing determinations that do not render the sanction illegal.

Parole chiave

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sentence reduction appeal inadmissible grounds procedural law Italy robbery conviction legal fees order pene condizionali commisurazione della pena per rapina sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza del 3 febbraio 2022 la Corte d'appello di Milano, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 3 febbraio 2022 la Corte d'appello di Milano, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a LUIGI MASTRONUNZIO dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia con sentenza emessa il 5 febbraio 2021, confermando nel resto.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170
Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MASTRONUNZIO LUIGI, nato in Germania il 20 gennaio 1976 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza dell'Il novembre 2022 dal Cons. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; ritenuto di procedere con rito de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 3 febbraio 2022 la Corte d'appello di Milano, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a LUIGI MASTRONUNZIO dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia con sentenza emessa il 5 febbraio 2021, confermando nel resto.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello l'imputato - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di rapina e al diniego delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso in esame il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale dell'Il novembre 2022 Il Consigliere estensore Il