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Ordinanza — n. 48296/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48296/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48296/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 22 febbraio 2022 la Corte d'appello di Firenze, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a XHULJAN HOTI dal Tribunale di Prato con sentenza emessa il 29 giugno 2021, confermando nel resto. Avverso la pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto che nella determinazione della pena non sarebbero stati valutati la personalità e il comportamento processuale dell'imputato, improntato sempre alla massima correttezza.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48296/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a XHULJAN HOTI dal Tribunale di Prato con sentenza emessa il 29 giugno 2021, confermando nel resto. Avverso la pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto che nella determinazione della pena non sarebbero stati valutati la personalità e il comportamento processuale dell'imputato, improntato sempre alla massima correttezza.

Parole chiave

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adeguamento della pena revisione della sentenza penale remissione della pena individualizzazione della commisurazione penale alleggerimento della pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 22 febbraio 2022 la Corte d'appello di Firenze, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a XHULJAN HOTI dal Tribunale di Prato con sentenza emessa il 29 giugno 2021, confermando nel resto.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da HOTI XHULlAN, nato in Albania il 18 dicembre 1994 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza dell'Il novembre 2022 dal Cons. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; ritenuto di procedere con rito de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22 febbraio 2022 la Corte d'appello di Firenze, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a XHULJAN HOTI dal Tribunale di Prato con sentenza emessa il 29 giugno 2021, confermando nel resto.

2. Avverso la pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto che nella determinazione della pena non sarebbero stati valutati la personalità e il comportamento processuale dell'imputato, improntato sempre alla massima correttezza.

3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso in esame il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale dell'Il novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P