Ordinanza — n. 48295/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 7 aprile 2022 il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato nei confronti di ROBERTO D'ELIA la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati ascrittigli. Avverso l'anzidetta sentenza ROBERTO D'ELIA - tramite difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione per l'omessa considerazione della sua condizione di salute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48295/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati ascrittigli. Avverso l'anzidetta sentenza ROBERTO D'ELIA - tramite difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione per l'omessa considerazione della sua condizione di salute.
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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da D'ELIA ROBERTO, nato a Varese il 7 luglio 1971 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza dell'Il novembre 2022 dal Cons. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; ritenuto di procedere con rito de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 7 aprile 2022 il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato nei confronti di ROBERTO D'ELIA la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati ascrittigli. Avverso l'anzidetta sentenza ROBERTO D'ELIA - tramite difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione per l'omessa considerazione della sua condizione di salute.
2. Il ricorso è inammissibile. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
a) all'espressione della volontà dell'imputato;
b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come avvenuto nel caso in esame. Considerato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale dell'Il novembre 2022 Il Consigliere estensore I