Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48294/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48294/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48294/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 3 febbraio 2022 la Corte d'appello di Milano, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a GABRIELE LUPI con sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 21 maggio 2021, confermando nel resto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48294/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a GABRIELE LUPI con sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 21 maggio 2021, confermando nel resto.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale responsabilità scemata motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 3 febbraio 2022 la Corte d'appello di Milano, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a GABRIELE LUPI con sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 21 maggio 2021, confermando nel resto.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza della Corte d'appello l'imputato - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che non sarebbe stata effettuata la verifica circa la sua responsabilità, come impone l'art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da LUPI GABRIELE, nato a Verona il 17 ottobre 1972 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza dell'Il novembre 2022 dal Cons. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; ritenuto di procedere con rito de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 3 febbraio 2022 la Corte d'appello di Milano, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a GABRIELE LUPI con sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 21 maggio 2021, confermando nel resto.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello l'imputato - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che non sarebbe stata effettuata la verifica circa la sua responsabilità, come impone l'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso in esame il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, udienza camerale dell'il novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P