Ordinanza — n. 48294/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 3 febbraio 2022 la Corte d'appello di Milano, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a GABRIELE LUPI con sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 21 maggio 2021, confermando nel resto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48294/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a GABRIELE LUPI con sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 21 maggio 2021, confermando nel resto.
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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da LUPI GABRIELE, nato a Verona il 17 ottobre 1972 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza dell'Il novembre 2022 dal Cons. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; ritenuto di procedere con rito de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 3 febbraio 2022 la Corte d'appello di Milano, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a GABRIELE LUPI con sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 21 maggio 2021, confermando nel resto.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello l'imputato - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che non sarebbe stata effettuata la verifica circa la sua responsabilità, come impone l'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso in esame il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti.
4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, udienza camerale dell'il novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P