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Sentenza — n. 48278/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48278/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48278/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 31 maggio 2021 la Corte di appello di Cagliari, per quanto qui rileva, assolveva dal reato di danneggiamento in concorso (artt. 110 e 635, secondo comma, n. 3, cod. pen.) Diego Arca, condannato invece dal primo giudice alla pena ritenuta di giustizia.2. Ha proposto ricorso ex art. 576 cod. proc. pen. la parte civile Marco Fausto Piras, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio motivazionale. La Corte di appello ha affermato che la condotta dell'imputato era stato un atto legittimo di reazione a una condotta di spoglio violento da parte di Piras, poiché la "striscia di terreno, oggetto di contesa materiale di natura possessoria, come riferito da tutti i testi escussi, era da tempo risalente (1973) di uso comune, dunque nel possesso del condominio della lottizzazione Torre delle Stelle di cui l'Arca era amministratore all'epoca dei fatti".

Regesto Legislator

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art. 576 cod. proc. pen; Sentenza — n. 48278/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

Parole chiave

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azione di manutenzione azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari danneggiamento parte comune arretrati di locazione grave restrizione all'uso attuale

Disposizioni normative citate

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art. 576 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso ex art. 576 cod. proc. pen.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIRAS MARCO FAUSTO nato a CAGLIARI il 29/10/1964 parte civile nel procedimento c/ ARCA DIEGO nato a SANTU LUSSURGIU il 12/11/1942 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela GUERRA, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 31 maggio 2021 la Corte di appello di Cagliari, per quanto qui rileva, assolveva dal reato di danneggiamento in concorso (artt. 110 e 635, secondo comma, n. 3, cod. pen.) Diego Arca, condannato invece dal primo giudice alla pena ritenuta di giustizia.2. Ha proposto ricorso ex art. 576 cod. proc. pen. la parte civile Marco Fausto Piras, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio motivazionale. La Corte di appello ha affermato che la condotta dell'imputato era stato un atto legittimo di reazione a una condotta di spoglio violento da parte di Piras, poiché la "striscia di terreno, oggetto di contesa materiale di natura possessoria, come riferito da tutti i testi escussi, era da tempo risalente (1973) di uso comune, dunque nel possesso del condominio della lottizzazione Torre delle Stelle di cui l'Arca era amministratore all'epoca dei fatti".

Tale assunto, tuttavia, non ha trovato alcun riscontro, testimoniale o documentale, nel corso del dibattimento, mentre da quasi tutte le deposizioni è emerso che l'area oggetto di delimitazione non era la stradina abusivamente realizzata dal suddetto condominio. La Corte territoriale, omettendo di considerare anche le dichiarazioni di due testimoni in ordine alla legittimazione dell'avv. Piras a picchettare l'area adiacente la recinzione preesistente nonché la documentazione allegata alla querela, ha in sostanza ritenuto legittima la condotta dell'imputato in ragione di una circostanza non provata, ossia il possesso pacifico da parte del condominio amministrato dall'imputato.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo giudice, nella sentenza di condanna di Diego Arca per il reato di danneggiamento, non aveva esaminato il profilo in fatto riguardante il presunto possesso dell'area da parte del condominio del quale l'imputato era amministratore, questione poi proposta con l'atto di appello dalla difesa dell'imputato.La Corte territoriale, accogliendo il gravame sotto questo aspetto, ha espresso una motivazione apparente e apodittica, facendo un richiamo del tutto generico alle dichiarazioni rese "da tutti i testi escussi", privo del benché minimo riferimento alle persone e al contenuto delle loro deposizioni. Il ricorrente ha richiamato varie testimonianze e documenti per contrastare detta conclusione, che ha recepito il motivo di appello sul punto senza tuttavia una benché minima analisi, neppure sommaria, delle risultanze probatorie.

3. La sentenza, pertanto, va annullata con rinvio ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 622 del codice di rito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittim