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Sentenza — n. 48275/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific comparison with first-instance judgment content.

Numero d'incarto Sentenza — n. 48275/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of its generic grounds. The appellant failed to provide specific criticisms comparing the appeal's arguments to the detailed factual findings and sentencing rationale of the Palermo Court of Appeal. Consequently, the court upheld the lower court's dismissal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 113 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded because they lack specificity and fail to offer a concrete comparison with the content of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds lack of specificity generic appeal arguments procedural costs award motivi di cassazione modificazione delle conclusioni riconsiderazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 113 c.p.p.
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 18231/2025 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic challenge to trial court's evidence assessment.
Ordinanza — n. 17656/2023 — snpen
Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Ordinanza — n. 36682/2022 — snpen
Italian Court dismisses appeal against inadmissibility ruling due to lack of specific grounds in appeal. The court rejects the claim of procedural error and violation of law. The appeal was declared inadmissible because the grounds were not specific enough. The court ruled that the appeal failed to address the specific procedural issues raised by the first instance court. The decision emphasizes the requirement for precise and detailed arguments in appellate proceedings. The court found the appellant's arguments to be manifestly unfounded and insufficient. The ruling upholds the lower court's decision to reject the appeal. The case highlights the importance of specificity in legal arguments. The court's decision ensures that appeals meet the necessary standards for consideration. The outcome reinforces the strict requirements for appellate submissions in Italian law.
Ordinanza — n. 17480/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal for generic grounds lacking specific factual comparison with lower court assessments.
Ordinanza — n. 34689/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal elements under procedural code.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIORENTINO VITO nato a TRAPANI il 09/12/1953 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23. Comma 8 D.L. 137/2020. 22-4322/2022

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, da un lato questa Corte ha più volte evidenziato che l'obbligo di 'specificità' dei motivi, fermo restando il favor impugnationis, è pienamente operante per il giudizio dì appello e comporta la declaratoria di inammissibilità dell'atto propulsivo lì dove le critiche - pur formalmente proposte - appaiano del tutto generiche e svincolate dal contenuto motivazionale del provvedimento impugnato. In ciò, pertanto, non è dato scorgere alcuna illegittimità nell'operato della Corte d'Appello, che ha dichiarato la inammissibilità della impugnazione con sentenza all'esito della udienza camerale tenuta nel contradditorio cartolare delle parti, dato il tenore dei motivi di gravame all'epoca proposti, non incentrati su un effettivo confronto con i contenuti della decisione impugnata.

Il giudice di primo grado aveva infatti motivato a fondo su ciascuno dei presupposti della riconosciuta colpevolezza, come pure in tema di misura dosimetrica della sanzione; mentre nulla evidenziavano i motivi di appello circa le allegazioni difensive o i percorsi ricostruttivi alternativi che il giudice del merito avrebbe in ipotesi potuto percorrere o confutare. 1.1. Con il secondo motivo il ricorrente richiede alla Corte di legittimità (omisso medio) una inammissibile nuova valutazione del compendio probatorio posto dal primo giudice a fondamento dell'accertamento di responsabilità.

Aspetto sul quale, a seguito della ritenuta inammissibilità dell'atto di impugnazione nel merito per assoluta genericità, è calata la scure del giudicato.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 novembre 2022.