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Sentenza — n. 48273/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48273/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48273/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Gli imputati erano tratti a giudizio per rispondere, in concorso, del delitto di invasione di edificio pubblico finalizzata alla occupazione (art. 633-639 bis cod. pen.). Alla pubblica udienza del 19 novembre 2011 le parti chiedevano concordemente di emettere sentenza di non doversi procedere stante la intervenuta regolarizzazione amministrativa del contesto. Il giudice, ritenuto che ricorressero i presupposti e le condizioni indicate nell'art.129 cod. proc. pen., con la indicata sentenza disponeva in conformità, ravvisando causa estintiva del reato consistente nella intervenuta regolarizzazione amministrativa del contesto. Il Procuratore generale territoriale impugnata la detta sentenza ritenendola abnorme e comunque illegittima, avendo il Tribunale fatto applicazione di una causa di estinzione del reato non prevista dalla legge.

Regesto Legislator

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art. 112 della Costituzione, art. 129 cod. proc. pen, art. 411 cod. proc. pen, art. 623 cod. proc. pen, art. 569 cod. proc. pen; Sentenza — n. 48273/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 112 della Costituzione afferma il principio della obbligatorietà dell'azione penale. Precipitato logico giuridico immediato di tale principio costituzionale è che le cause di estinzione del reato, cioè quelle che incidono sulla punibilità di un fatto facendola venire meno, sono tassative e di stretta interpretazione (Sez. 3, n. 33542, del 31/8/2012, Rv. 253139; Sez. 3, n. 26325 del 3/7/2020, Rv. 279943). Tali cause intervengono dopo che il reato si è perfezionato e sono applicabili senza il previo accertamento dell'esistenza e della punibilità del medesimo, ma nella supposizione della sua perfetta esistenza.

Parole chiave

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chiusura dell'istruzione penale abbandono del procedimento penale procedimento in corso omissione del ministero pubblico restituzione in pristino chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 112 della Costituzione
L'art. 112 della Costituzione afferma il principio della obbligatorietà dell'azione penale.
art. 129 cod. proc. pen
Il verificarsi della causa estintiva comporta la sua immediata declaratoria da parte del giudice, siccome ovviamente correlata causa di non punibilità (art. 129 cod. proc. pen.).
art. 411 cod. proc. pen
Inoltre, l'ipotesi che essa possa essere riconosciuta e dichiarata, impedisce l'applicazione di misure cautelarí, fa cessare lo stato di latitanza e impone la richiesta di archiviazione del procedimento penale da parte del pubblico ministero in fase di indagine (art. 411 cod. proc. pen.).
art. 623 cod. proc. pen
All'accoglimento del ricorso diretto, per evidente violazione di legge, consegue l'annullamento della sentenza di primo grado impugnata, con rinvio (art. 623 cod. proc. pen.) che, ai sensi del comma 4 dell'art.
art. 569 cod. proc. pen
pen.) che, ai sensi del comma 4 dell'art. 569 cod. proc. pen., va disposto in favore del giudice competente per l'appello.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, nel processo a carico di CHIRIACO Domenico, nato a Catanzaro il 17/11/1939, CHIRIACO Maria, nata a Catanzaro il 8/5/1961; avverso la sentenza del 19/11/2021 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre, ai sensi dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., contro la sentenza indicata in epigrafe, che, all'esito della compiuta istruttoria, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei ricorrenti, imputati in concorso del reato di invasione di edificio di edilizia pubblica finalizzata alla occupazione, per intervenuta regolarizzazione amministrativa. La difesa aveva infatti dimostrato nel processo la intervenuta regolarizzazione della occupazione, oltre al pagamento dei primi canoni di locazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Gli imputati erano tratti a giudizio per rispondere, in concorso, del delitto di invasione di edificio pubblico finalizzata alla occupazione (art. 633-639 bis cod. pen.). Alla pubblica udienza del 19 novembre 2011 le parti chiedevano concordemente di emettere sentenza di non doversi procedere stante la intervenuta regolarizzazione amministrativa del contesto. Il giudice, ritenuto che ricorressero i presupposti e le condizioni indicate nell'art.129 cod. proc. pen., con la indicata sentenza disponeva in conformità, ravvisando causa estintiva del reato consistente nella intervenuta regolarizzazione amministrativa del contesto. Il Procuratore generale territoriale impugnata la detta sentenza ritenendola abnorme e comunque illegittima, avendo il Tribunale fatto applicazione di una causa di estinzione del reato non prevista dalla legge.

2. L'art. 112 della Costituzione afferma il principio della obbligatorietà dell'azione penale. Precipitato logico giuridico immediato di tale principio costituzionale è che le cause di estinzione del reato, cioè quelle che incidono sulla punibilità di un fatto facendola venire meno, sono tassative e di stretta interpretazione (Sez. 3, n. 33542, del 31/8/2012, Rv. 253139; Sez. 3, n. 26325 del 3/7/2020, Rv. 279943). Tali cause intervengono dopo che il reato si è perfezionato e sono applicabili senza il previo accertamento dell'esistenza e della punibilità del medesimo, ma nella supposizione della sua perfetta esistenza.

Esse intervengono prima della sentenza definitiva di condanna e impediscono l'applicazione delle misure di sicurezza. 2.1. Sono cause di estinzione del reato la morte dell'imputato prima della condanna definitiva, l'amnistia propria, la remissione della querela, la prescrizione, l'oblazione nelle contravvenzioni, la sospensione condizionale della pena (rectius, il buon esito del sostanziale periodo di prova connesso alla medesima) e il perdono giudiziale. Il verificarsi della causa estintiva comporta la sua immediata declaratoria da parte del giudice, siccome ovviamente correlata causa di non punibilità (art. 129 cod. proc. pen.).

Inoltre, l'ipotesi che essa possa essere riconosciuta e dichiarata, impedisce l'applicazione di misure cautelarí, fa cessare lo stato di latitanza e impone la richiesta di archiviazione del procedimento penale da parte del pubblico ministero in fase di indagine (art. 411 cod. proc. pen.). L'intervenuta regolarizzazione del contesto amministrativo non è conosciuta dall'ordinamento quale causa estintiva del reato di invasione di terreni o edifici avvenuta al fine di occuparli. La decisione della giurisdizione che annette a tale "regolarizzazione" efficacia estintiva del reato si pone pertanto al di fuori dell'ordinamento ed è del tutto extra ordinem e, in accoglimento del motivo di ricorso per saltum va pertanto annullata.

3. All'accoglimento del ricorso diretto, per evidente violazione di legge, consegue l'annullamento della sentenza di primo grado impugnata, con rinvio (art. 623 cod. proc. pen.) che, ai sensi del comma 4 dell'art. 569 cod. proc. pen., va disposto in favore del giudice competente per l'appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 novembr