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Sentenza — n. 48272/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48272/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48272/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 18 novembre 2020 la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato ONOFRIO LO RE alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 improcedibilità dell'azione per intervenuta remissione di querela; 2.2 violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'invocata riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 392 cod. pen.; g/i 2.3 violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'invocata causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 646 cod. pen, art. 392 cod. pen, art 131 bis cod. pen; Sentenza — n. 48272/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 646 cod. pen. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 improcedibilità dell'azione per intervenuta remissione di querela; 2.2 violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'invocata riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 392 cod. pen.; g/i 2.3 violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'invocata causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen.

Parole chiave

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ripetizione dell'indebito danno ai creditori debito pecuniario truffa in materia di credito rimborso del mutuo sovraindebitamento

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod. pen
Con sentenza del 18 novembre 2020 la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato ONOFRIO LO RE alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen.
art. 392 cod. pen
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 improcedibilità dell'azione per intervenuta remissione di querela; 2.2 violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'invocata riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 392 cod.
art 131 bis cod. pen
pen.; g/i 2.3 violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'invocata causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da LO RE ONOFRIO, nato a Messina il 27 gennaio 1965 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Messina il 18 novembre Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza dell'Il novembre 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 novembre 2020 la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato ONOFRIO LO RE alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 improcedibilità dell'azione per intervenuta remissione di querela; 2.2 violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'invocata riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 392 cod. pen.; g/i 2.3 violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'invocata causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato è estinto per remissione della querela.

2. Deve premettersi, per un verso, che la recidiva, contestata all'imputato, non è stata applicata (non si rinviene nessuna motivazione sul punto nelle due sentenze del merito e nessun aumento di pena è stato operato per effetto di essa); per altro verso, deve ricordarsi che la remissione della querela esplica i suoi effetti anche laddove non vi sia un'accettazione espressa, come si può argomentare da quanto affermato da questa Corte (Sez. U, n. 27610 del 25/05/2011, Rv. 250201 - 01), secondo cui l'omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra, ex art. 155, comma primo, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato.

3. Nel caso in esame, il ricorrente ha prodotto l'atto di remissione e ha chiesto di dichiarare l'estinzione del reato per l'intervenuta remissione, così chiaramente manifestando la volontà di accettarla. Ne discende, a fronte del reato di cui all'art. 646 cod. pen., procedibile a querela, l'annullamento della sentenza impugnata con la formula di cui in dispositivo.

4. Le spese del procedimento sono poste a carico del querelato, ai sensi dell'art 340, ultimo comma, cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza dell'Il novembre 2022 Il Consigliere esten