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Sentenza — n. 48056/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of reasoning regarding electronic monitoring suitability in custody review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 48056/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the defendant's appeal against a lower court order refusing to replace prison custody with electronic monitoring. The defense argued the lower court failed to evaluate the suitability of electronic bracelets and ignored the defendant's lack of income, claiming a total lack of reasoning. The court ruled that a negative assessment of home detention due to family income and crime severity implicitly covers the rejection of electronic monitoring, rendering the appeal unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 275-bis cod. proc. pen.: A negative assessment of the suitability of home detention for preventing recidivism implicitly excludes the use of electronic monitoring instruments, absolving the court of a separate explicit reasoning requirement for such instruments when the fiduciary regime is rejected.

Parole chiave

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custody review electronic monitoring home detention lack of reasoning implicit pronouncement procedural law recidivism prevention braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
cod.proc.pen., violazione ex art. 606 lett.
Art. 275-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp att.
art. 173 disp. att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione ex art.
art. 275-bis cod. proc. pen
art. 616 cod.proc.pen
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463 - 01
Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRISAI DAVIDE nato a NAPOLI il 03/02/1966 avverso l'ordinanza del 01/07/2022 del TRIB. LIBERTA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza in data 1 luglio 2022, il tribunale della libertà di Genova, respingeva l'appello avanzato nell'interesse di Crisai Davide avverso il provvedimento datato 1-6-2022 con il quale il tribunale di Savona aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere allo stesso inflitta. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen., mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della misura cautelare posto che era stata omessa qualsiasi valutazione in ordine alla idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico che impendendo l'allontanamento dal luogo di residenza si profilava misura idonea ad assicurare le esigenze cautelari; irrilevante, perché mai devoluta ed illogica, era poi la circostanza dell'assenza di reddito in capo alla convivente e l'ordinanza doveva ritenersi affetta da nullità per difetto assoluto di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. Ed invero con plurimi interventi questa Corte di cassazione ha affermato che, il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463 - 01); inoltre si è stabilito ancora come il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.; ed in motivazione, la Corte ha poi precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico (Sez. 2 - , n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762 - 01).

Ne consegue affermare che la valutazione totalmente negativa del tribunale della libertà sulla possibilità di applicazione del regime degli arresti domiciliari in considerazione della assenza di redditi leciti del nucleo familiare, della particolare gravità dei fatti emersi, della elevata entità della pena già inflitta e della avvenuta reiterazione di condotte delittuose fuori dal territorio di residenza, costituiscono considerazioni assorbenti anche con riguardo alla possibile applicazione del regime degli arresti domiciliari con strumenti di controllo tanto più che, nel caso in esame, si verte in tema di truffe consumate anche a mezzo telefono e quindi in condizioni che l'applicazione del regime richiesto non potrebbe prevenire.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp att. cod.proc.pen. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 18 ottobre 202 IL CON SIGL ERE Ignazio Pardo -1)E P OSITATO lN CANCELLEM ONOA SE:S