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Sentenza — n. 48053/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48053/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48053/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CREA DOMENICO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 28/08/1951 avverso il decreto del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod.proc.pen, art. 416 bis cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 48053/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione quindi, poiché il ricorso non potrebbe comunque comportare la revocazione della disposta confisca in sede penale, deve ritenersi proposto in difetto di concreto interesse ad impugnare non potendo derivare dallo stesso alcun effetto favorevole per il ricorrente. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

Parole chiave

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revoca del trasferimento patrimoniale revoca dell'annullamento revoca della rendita confisca dei beni impugnazione della cancellazione revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione la difesa del proposto lamentando, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione ex art.
art. 416 bis cod.pen
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CREA DOMENICO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 28/08/1951 avverso il decreto del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con decreto in data 18 maggio 2022, la corte di appello di Catanzaro sezione misure di prevenzione, dichiarava inammissibile l'istanza di revocazione della confisca di prevenzione avanzata nell'interesse di Crea Domenico avente ad oggetto due terreni siti in Melito Porto Salvo, località San Giuseppe strada SS 106, disposta con decreto dell'i novembre 2015. 1.2 Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione la difesa del proposto lamentando, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen., violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione posto che nel separato procedimento era stata accertata la provenienza lecita dei redditi percepiti in forza delle cariche politiche pubbliche ricoperte con conseguente abbattimento di quel giudizio di sproporzione che aveva giustificato la precedente confisca; sussisteva, pertanto, contrasto di giudicati di prevenzione risolvibile con la revocazione; quanto alla avvenuta applicazione sugli stessi beni di altro provvedimento di confisca allargata ex 240 bis cod.pen., analogamente doveva ritenersi che ove i redditi fossero stati correttamente calcolati con l'inserimento di quelli percepiti da cariche pubbliche la confisca di quei beni non sarebbe stata disposta neppure ove ritenuti pertinenze di Villa Anya.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è proposto in difetto di interesse e deve pertanto essere dichiarato inammissibile; ed invero assorbente risulta essere la considerazione svolta dalla corte di appello circa l'avvenuta confisca degli stessi terreni anche all'esito del definitivo procedimento di condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. nel contesto del quale veniva anche disposta la confisca allargata dei beni e del complesso aziendale di Villa Anya; invero, trattandosi di terreni adibiti a parcheggio, la loro natura pertinenziale ne determinava l'assorbimento nel provvedimento ablatorio disposto nel procedimento ordinario, senza che possa assumere valore dirimente il diverso accertamento compiuto nel procedimento di prevenzione essendo, l'istituto della revocazione della confisca di prevenzione, non idoneo ad incidere anche sul giudicato penale.

In conclusione quindi, poiché il ricorso non potrebbe comunque comportare la revocazione della disposta confisca in sede penale, deve ritenersi proposto in difetto di concreto interesse ad impugnare non potendo derivare dallo stesso alcun effetto favorevole per il ricorrente. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata orna, 18 ottobre 2022 CONSIG EST. IL P mIDENTE Sergfiggi Paola OEPOSITATO IN C