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Sentenza — n. 47542/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls extradition detention order due to lack of specific flight risk evidence under Art. 274 c.p.p.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47542/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appeal court's order for home detention imposed on Suad Camdzic pending extradition. The lower court applied the measure automatically based on the existence of a foreign conviction without assessing specific flight risk factors. The Supreme Court ruled that the order violated Article 274 of the Criminal Procedure Code because it failed to provide concrete, specific evidence of a real danger of clandestine departure.

Regesto Legislator

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Art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p.; In extradition proceedings, the danger of flight must be substantiated by concrete and specific elements proving a genuine propensity to leave the state, not merely by the existence of a foreign conviction.

Parole chiave

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extradition detention flight risk assessment Criminal Procedure Code home detention order lack of specific evidence procedural violation annulment with remand censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 715 comma 2 lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
N. 28758 del 2008 Rv. 240322
Tuttavia, la sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondato su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estradando ( N. 28758 del 2008 Rv. 240322 - 01, N.
N. 23319 del 2016 Rv. 267061
240322 - 01, N. 23319 del 2016 Rv. 267061 - 01, N.
N. 2840 del 2007 Rv. 235554
267061 - 01, N. 2840 del 2007 Rv. 235554 - 01, N.
N. 30047 del 2010 Rv. 247813
235554 - 01, N. 30047 del 2010 Rv. 247813 - 01, n.
n. 50161 2019 Rv. 278057
247813 - 01, n. 50161 2019 Rv. 278057 - 01).
Sez. 6, n. 31373 del 09/07/2015, Eddonnairi, Rv. 264336
Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Trieste per nuovo esame (Sez. 6, n. 31373 del 09/07/2015, Eddonnairi, Rv. 264336).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMDZIC SUAD nato il 28/04/1973 avverso l'ordinanza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO (-2,-)-2, (Y) <-> ) udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza in data 4 Aprile 2022 la Corte d'appello di Trieste, nel procedimento di estradizione passiva promosso nei confronti di Suad Camdzic, fondato sulla sentenza di condanna pronunciata dalla Corte cantonale di Tuzla n. 03 K 015102 16 K dell'8 Aprile 2016 per associazione per delinquere e abuso d'ufficio, su richiesta del ministero della giustizia, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliare nei confronti dell'estradando, sul presupposto della sussistenza del pericolo che lo stesso possa allontanarsi dal territorio dello Stato o possa comunque altrimenti rendersi irreperibile al fine di sottrarsi all'estradizione nel proprio paese di origine.

In pari i data era stata infatti emessa sentenza che aveva ritenuto sussistenti le condizioni dell'adozione di una decisione favorevole all'estradizione del ricorrente. Avverso detto provvedimento ricorre per Cassazione il Camdiz deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. Evidenzia che la Corte d'appello ha motivato tale decisione rilevando che con sentenza coeva all'impugnata ordinanza sono state ritenute sussistenti le condizioni per l'adozione di una decisione favorevole dell'estradizione e che il ministro della Giustizia ha richiesto che, in caso di decisione favorevole, venisse adottata nei confronti dell'estradando la misura cautelare o altra misura idonea ad assicurare la consegna alle autorità della Bosnia Erzegovina.

Ciò premesso viene dato atto che il ricorrente, non solo è radicato stabilmente sul territorio italiano da moltissimi anni con residenza a Gorizia, ma che sin dall'inizio della vicenda relativa alla richiesta estradizionale non si è mai allontanato dal territorio dello Stato né ha mai tenuto una condotta allarmante. Rileva che nel caso di specie manca il pericolo di fuga e che la misura è stata applicata automaticamente in violazione dei principi di cui all'articolo 274 comma 1 lettera c) codice procedura penale. Il ricorso è fondato. In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura d'estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d'inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente.

Tuttavia, la sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondato su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estradando ( N. 28758 del 2008 Rv. 240322 - 01, N. 23319 del 2016 Rv. 267061 - 01, N. 2840 del 2007 Rv. 235554 - 01, N. 30047 del 2010 Rv. 247813 - 01, n. 50161 2019 Rv. 278057 - 01). L'ordinanza impugnata appare del tutto carente di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga, desunto dalla Corte di appello solo dalla prospettiva che il Camdzic dovrebbe scontare la pena inflitta con la sentenza di condanna posta a base della domanda di estradizione.

Tale considerazione, che si riferisce a un presupposto (sentenza di condanna a pena detentiva) che necessariamente accompagna ogni domanda di estradizione esecutiva, non soddisfa in alcun modo il dovere di specificità sotteso alla previsione di cui all'art.715 c.p.p., comma 2, lett. c). Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Trieste per nuovo esame (Sez. 6, n. 31373 del 09/07/2015, Eddonnairi, Rv. 264336).

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Trieste per nuovo esame. Roma 07/12/2022 Il consigliere estensore Giovanna