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Ordinanza — n. 47540/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns sentencing and mitigating circumstances, not legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47540/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible. The defendants argued that the lower court failed to recognize a statutory mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code. The court ruled that appeals under Article 448 of the Code of Criminal Procedure are strictly limited to specific grounds like legal qualification or sentence legality, excluding disputes over the application of mitigating factors to a valid sentence.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they concern only the application of mitigating circumstances rather than the legal qualification of the facts or the legality of the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mitigating circumstances sentencing discretion code criminal procedure legal qualification aggravamento della pena attenuazione della pena maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
19t Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono al trattamento sanzionatorio ed alla concessione di attenuanti in presenza di pene non illegali.
Art. 62, primo comma, n. 2, cod.pen.
Ricorrono per cassazione gli imputati dolendosi del mancato riconoscimento da parte del Tribunale della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 2, cod.pen..
art. 444 cod. proc. pen
1.Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Torino, ha applicato ai ricorrenti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina aggravata.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da:

1) Ahmetovic Brendo, nato a Vercelli il 27/07/1999, 2) Halilovic Renato, nato a Milano il 06/11/1996, avverso la sentenza del 01/07/2022 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Torino, ha applicato ai ricorrenti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina aggravata.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati dolendosi del mancato riconoscimento da parte del Tribunale della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 2, cod.pen.. 19t Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono al trattamento sanzionatorio ed alla concessione di attenuanti in presenza di pene non illegali. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca sa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio l 12.2022 Il Consigliere estensore Il Pre Giuseppe Sgadari Giovan 7allevi .1(14443 DEPOSITATO IN