Cassation appeal dismissed as inadmissible because the client waived the appeal after the precautionary measure was replaced.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant formally waived the request after the precautionary measure was replaced. The appellant argued for a review of the detention order regarding aggravated extortion and robbery charges, but the waiver rendered the decision unnecessary. Consequently, the court ruled that the loss of interest in the decision precluded any further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the interest in the decision ceases before the judgment is pronounced, as when the precautionary measure is replaced, and this does not constitute a loss of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Conversi Federico, nato a Roma il 04/11/2003, avverso l'ordinanza del 11/08/2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame avverso provvedimenti impositivi di misura cautelare personale, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di tentata estorsione aggravata e rapina aggravata (capi 1 e 4 della imputazione provvisoria).
2. Ricorre per cassazione Federico Conversi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura. Deve evidenziarsi che con successiva dichiarazione depositata presso la cancelleria di questa Corte, il ricorrente, a mezzo del difensore, ha ritualmente rinunciato al ricorso, essendo stata sostituita la misura cautelare. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 591, comma 1, lett.
d) cod.proc.pen.. Alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi soccombenza (Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consigli d 11.12.2022 Il Consigliere estensore Il P te Giuseppe Sgadari Giov n i otallevi AFOSI TATO IN CANCELL~ 3t-_C