Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite mitigating circumstances in plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defense failed to cite specific mitigating circumstances in the plea agreement. The defense argued that Article 62, paragraph 4 of the Penal Code should have been recognized but was omitted from the prosecutor's request. The court ruled that such omissions do not justify a cassation appeal under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal based on the omission of mitigating circumstances not mentioned in the plea agreement is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSUIOC FLORIN nato il 23/11/1985 avverso la sentenza del 06/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il giudice per le indagini preliminari di Torino applicava al ricorrente la pena concordata per il reato di ricettazione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n 4 cod. pen., non menzionata nella richiesta di pena concordata validata dal Giudice per le indagini preliminari.
3. Il ricorso è inammissibile. Il collegio riafferma che è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui - come nel caso di specie - si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena. (Sez. 5, Sentenza n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117 - 01 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 3 novembre 2022 L'estensore I