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Ordinanza — n. 47533/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing under Art. 613 c.p.p. as defendant personally filed the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47533/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed the petition, violating the requirement for legal standing under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Hama Nasim, challenged the second-instance conviction for receiving stolen goods but lacked the authority to act as the sole representative of the accused. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; The appeal must be lodged by the public prosecutor or the legal representative of the accused; a personal filing by the defendant without a valid mandate renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of standing criminal appeal procedure personal filing invalidity legal representation requirement inadmissible appeal censura formulata in modo carente gravi addebiti penali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Law n. 103 del 2017
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMA NASIM nato il 31/03/1995 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione personalmente l'imputato in data 12 maggio 2022, 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 3 novembre 2022 L'estensore Il Pres