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Ordinanza — n. 47532/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant lacked standing under the 2017 procedural code reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47532/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant, a convicted defendant, lacked the legal standing to file the petition. The lower court had confirmed the defendant's liability for fraud, but the Supreme Court ruled that the 2017 reform of the Criminal Procedure Code removed the right of convicted persons to appeal directly. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p. (as amended by Law n. 103/2017); Art. 616 c.p.p.: The right of a convicted person to file a cassation appeal was abolished by the 2017 reform, rendering such appeals inadmissible and subjecting the appellant to costs.

Parole chiave

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standing to appeal cassation inadmissibility criminal procedure reform convicted defendant rights procedural costs abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen. (as amended by Law n. 103/2017)
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione personalmente l'imputato in data 25 marzo 2022, 3 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
art. 613 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione personalmente l'imputato in data 25 marzo 2022, 3 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARPELLON ROSELLA nato a GALLARATE il 04/09/1959 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di truffa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione personalmente l'imputato in data 25 marzo 2022, 3 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 3 novembre 2022 L'estensore Il