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Sentenza — n. 47524/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds regarding lack of recidivism assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47524/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The defendant argued that the lower court ignored evidence of severed criminal ties and legitimate income, yet the appellate court had already rejected preventive measures based on similar factors. The Supreme Court ruled that the appeal failed to adequately address the specific reasoning regarding the continuity of criminal conduct and the relevance of prior documents to the current investigation.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against an order reviewing the revocation of a personal precautionary measure is inadmissible if it is generic and fails to specifically confront the court's reasoning regarding the persistence of social danger.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds precautionary measure review of revocation social danger assessment judicial precedent procedural defect recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Sentenza n. 45826 del 27/10/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRILLO LUIGI GIUSEPPE nato a Pompei il 4 settembre 1973 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Salerno il 30 maggio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Gargiulo che chiede il rigetto del ricorso e degli avv. Felice Lentini e Carmine Guadagno che insistono nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Salerno, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza di revoca della misura degli arresti domiciliari pronunziata dal GIP del medesimo tribunale il 15 Aprile 2022, ha ripristinato la misura degli arresti domiciliari già applicata il 3 Febbraio 2022, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame avanzata dal Cirillo quale l'indagato in ordine al delitto di associazione a delinquere finalizzata a commettere un numero indeterminato di delitti in materia di gioco e scommesse, di riciclaggio e reimpiego nonché in relazione a un significativo numero di delitti fine. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'indagato, deducendo con un unico articolato motivo: 2.1violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione degli elementi idonei a documentare il venir meno del pericolo di recidiva da parte dell'odierno ricorrente.

La difesa deduce che con nota del 3 Marzo 2020 lo stesso Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno ha certificato che il Cirillo aveva reciso i rapporti con l'ambiente criminale di riferimento e che era dedito ad attività lavorativa e percettore di redditi leciti, e lamenta che il tribunale abbia annullato l'ordinanza di revoca pronunziata dal GIP, limitandosi a ritenere non rilevanti questi elementi rispetto ai precedenti penali del Cirillo, che ne attesterebbero la inequivoca e allarmante inclinazione a delinquere e la continuità nel dedicarsi ad affari illeciti.

Il ricorrente ribadisce, di contro, che i contenuti del rapporto dei Carabinieri sono stati confermati dalla Corte di appello di Napoli, la quale con provvedimento del 28 maggio 2021 ha respinto la richiesta di applicazione al Cirillo di misure di prevenzione personali, escludendo che il predetto sia soggetto stabilmente inserito in contesti criminali e che di norma viva di proventi di attività delittuose. Con nota trasmessa il 4 ottobre 2022 l'avv. Guadagno rileva che il tribunale ha sottovalutato gli elementi di novità emersi dopo l'esecuzione della misura cautelare e in particolare la dissoluzione del sodalizio per cui è processo e la recisione da parte del Cirillo dei rapporti con l'ambiente illecito in cui sono maturati i delitti per cui si procede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Occorre premettere che In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato. (Sez. 6 - , Sentenza n. 45826 del 27/10/2021 Cc. (dep. 13/12/2021 ) Rv. 282292 - 01 Con il provvedimento impugnato il tribunale ha evidenziato che in sede di riesame aveva già esaminato le esigenze cautelari e le aveva ritenuto sussistenti, nonostante fosse stata esclusa l'originaria aggravante dell'agevolazione mafiosa, in ragione dei comportamenti illeciti reiterati del Cirillo e della perpetrazione di condotte illecite risalenti al 2013 sino al 2019; del ruolo apicale assunto dal Cirillo nell'ambito del sodalizio per cui è processo e della sua caratura criminale, quale discendente di soggetti intranei ad ambienti calabresi di criminalità organizzata.

Ha, pertanto, ritenuto che gli elementi valorizzati dal GIP nel successivo provvedimento di revoca coincidano con quelli già vagliati in sede di riesame, che in quella sede avevano giustificato il parziale accoglimento dell'impugnazione e l'applicazione al Cirillo della misura cautelare domiciliare. Ha di conseguenza affermato che, stante l'assenza di elementi nuovi o non dedotti in quella sede, non poteva essere superato il cosiddetto giudicato cautelare, già valutato dal tribunale del riesame, prima di applicare la misura cautelare domiciliare; a sostegno di tale assunto ha nel dettaglio esaminato gli elementi addotti dalla difesa quale prova della cessata pericolosità sociale e cioè la nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Salerno del 3 Marzo 2020 e la pronuncia della Corte di Appello di Salerno del 20 maggio 2021 di rigetto della richiesta di misura di prevenzione personale e patrimoniale, e ha evidenziato il loro carattere neutro rispetto al giudizio sulla pericolosità in quanto non prendono in considerazione l'indagine relativa al più recente reato associativo attribuito al Cirillo sino all'ottobre 2019.

Il motivo di ricorso non si confronta adeguatamente con questa motivazione, limitandosi a proporre generiche censure e lamentando la mancata valutazione dei suddetti elementi che dovrebbero indicare la cessazione delle esigenze cautelari, senza considerare che i suindicati documenti si arrestano nelle loro valutazioni a periodi precedenti agli esiti della più recente indagine, da cui è emerso il ruolo apicale del Cirillo nell'ambito di un sodalizio dedito ad attività illecite, a riprova della sua persistente ed elevatissima pericolosità sociale; in tale modo il ricorso incorre nel vizio di genericità.

Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 11 ottobre 2022 il consigliere estensore Il Presidente Maria