Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-attendant grounds and lack of correlation with the judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals by two defendants inadmissible and ordered them to pay procedural costs. The defendants argued for non-attendant grounds including errors in sentencing and legal qualification, but the court found these grounds did not meet the requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected de plano without a full examination of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 1, comma 50, L. 23 giugno 2017, n. 103: Appeals must be based on grounds directly relevant to the expression of the accused's will and correlated with the judgment; otherwise, they are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FUDULACHE CLUDIU MADALIN nato il 16/11/1991 KOSOVA ERION nato il 09/10/1981 avverso la sentenza del 24/05/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Ricorso trattato de plano. Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Verona , ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.
2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, FUDULACHE Claudiu Madalin e KOSOVA Erion con l'Avv. Simone G Bergamini.
3. Il ricorso propone motivi non consentiti perché non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (cfr. comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017).
4. All'inammissibilità dei ricorsi come sopra rilevata consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2022 Il Consiglier‘e estensore Il Presidente