Italian court converts appeal against acquittal to second instance due to insufficient reasoning on subjective element.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation converted the Prosecutor General's appeal into a second-instance appeal because the first-instance court failed to adequately justify its finding of no subjective intent. The defendant claimed he received a stolen motorbike from an unidentified friend, but the trial court accepted this justification without further investigation. The court ruled that this lack of reasoning prevented any verification of the claim's truthfulness, violating procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 569, comma 4, cod. proc. pen.; The appeal against an acquittal is converted into a second-instance appeal when the first-instance judgment fails to provide sufficient reasoning regarding the absence of subjective intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, nel procedimento a carico di: L'Harda Ibrahim, nato in Marocco il 14/05/1994, avverso la sentenza del 13/01/2022 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. Adriano Capaccioli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Firenze, per quel che qui rileva, ha assolto l'imputato dal reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva con la formula perché il fatto non costituisce reato.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, deducendo violazione di legge quanto alla valutazione di insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo il Tribunale ritenuto valide le giustificazioni fornite dall'imputato in ordine al possesso del mezzo, nonostante questi avesse detto di averlo ricevuto da un amico del quale non ha saputo indicare le generalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La parte pubblica ricorrente, che ha proposto un ricorso per saltum avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, veicola, nella sostanza, un vizio della motivazione, per avere il Tribunale ritenuto attendibile la giustificazione fornita dall'imputato in ordine al fatto di aver ricevuto il mezzo rubato da un «amico» non meglio identificato, senza altro aggiungere, così impedendo ogni tipo di accertamento sulla veridicità del suo assunto. Pertanto, il ricorso, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. deve essere convertito in appello.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 01.12 Il Consigliere estensore Il ente Giuseppe Sgadari Gio Di tallevi DEPOSITATO IN CANCELL