Sentenza — n. 47516/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 27/09/2021, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa nei confronti di Romualdo Beleggia, dal Tribunale di Fermo in data 04/12/2018, disapplicata la contestata recidiva, dichiarava non doversi procedere nei confronti del sunnominato per essere il reato di truffa estinto per prescrizione e confermava le disposizioni civili della sentenza di primo grado a favore di Arturo Mazzanti, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalla menzionata parte civile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 578 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47516/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 27393 del 22/03/2018, Fasolino, Rv. 273726; Sez. 6, n. 33398 del 19/09/2002, Rusciano, Rv. 222426).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Beleggía Romualdo, nato a Montegiorgío il 12/02/1950 rappresentato ed assistito dall'avv. Sandro Pugliese, dì fiducia avverso la sentenza n. 1916/19 in data 27/09/2021 della Corte dì appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Fulvio Baldi, ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 27/09/2021, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa nei confronti di Romualdo Beleggia, dal Tribunale di Fermo in data 04/12/2018, disapplicata la contestata recidiva, dichiarava non doversi procedere nei confronti del sunnominato per essere il reato di truffa estinto per prescrizione e confermava le disposizioni civili della sentenza di primo grado a favore di Arturo Mazzanti, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalla menzionata parte civile.
2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Romualdo Beleggia, è stato proposto ricorso per cassazione per il motivo unico di seguito indicato: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili; violazione degli artt. 129 e 578 cod. proc. pen. Il reato in contestazione, pur tenendo conto delle sospensioni della prescrizione intervenute, risulta essere estinto per prescrizione in data antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il reato di truffa risulta essere stato contestato come commesso tra l'aprile ed il luglio 2009. Esclusa in appello la contestata recidiva specifica ritenuta in primo grado, il reato de quo ha un termine prescrizionale ordinario, comprensivo degli eventi interruttivi, pari ad anni sette e mesi sei. A questo termine occorre aggiungere il periodo di sospensione pari ad anni uno, mesi due e giorni quattro ex D.L. 17/10/2016, n. 189, conv. con I. 15/12/2016, n. 229. Il termine complessivo si fissa pertanto in anni otto, mesi otto e giorni quattro. Con riferimento alla condotta contestata nell'aprile del 2009, la prescrizione risulta pertanto maturata il 05/12/2017; con riferimento alla condotta contestata nel luglio 2009, la prescrizione risulta maturata il 05/03/2018: sia il 05/12/2017 che il 05/03/2018 sono antecedenti rispetto alla data della pronuncia della sentenza di primo grado (04/12/2018).
3. Allorquando si accerti che la prescrizione del reato, pronunciata in grado di appello, sia maturata prima della pronuncia di primo grado, il giudice di legittimità, nel pronunciare la declaratoria di estinzione del reato, deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute. La pronuncia del giudice di secondo grado sugli effetti civili del reato estinto presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli effetti civili, mentre qualora - come nella fattispecie - la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado e il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., poiché tale decisione implica una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado (cfr., Sez. 6, n. 37634 del 26/06/2019, Avallone, non mass.;
Sez. 4, n. 27393 del 22/03/2018, Fasolino, Rv. 273726; Sez. 6, n. 33398 del 19/09/2002, Rusciano, Rv. 222426).
4. Alla pronuncia di annullamento senza rinvio delle sentenze di primo e di secondo grado per essere il reato estinto per prescrizione, consegue la revoca delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado perché il reato è estinto per prescrizione e, per l'effetto, revoca le statuizioni