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Sentenza — n. 47511/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for attempted extortion, theft, and fraud due to lack of procedural requirements.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47511/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted extortion, theft, and fraud. The appellant argued that the evidence regarding threats was insufficient and that the theft charge required a private complaint which was absent. The court rejected these claims, noting that the appellate court's reasoning was logically sound and that the necessary private complaints for the theft and fraud charges were present in the case file.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 629 c.p.; Art. 120 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidentiary capacity of facts or substitute its own assessment for the appellate court's logical reasoning, and an appeal is inadmissible if the required private complaints for specific crimes are demonstrably present in the record.

Parole chiave

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attempted extortion theft simple fraud simple private complaint inadmissible appeal evidentiary capacity logical reasoning accusa di truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 629 c.p.
violazione di legge (art. 629 cod.
Art. 120 c.p.
Violazione di legge (art. 120 cod.
art. 629 cod. pen
violazione di legge (art. 629 cod.
art. 120 cod. pen
Violazione di legge (art. 120 cod. pen.): la Corte di appello aveva riqualificato la condotta inizialmente Ir4s1j critta nella fattispecie prevista dall'articolo 624 bis cod.
articolo 624 bis cod. pen
pen.): la Corte di appello aveva riqualificato la condotta inizialmente Ir4s1j critta nella fattispecie prevista dall'articolo 624 bis cod. pen.
articolo 624 cod. pen
in quella descritta dall'articolo 624 cod. pen., ovvero in furto semplice; il reato come riqualificato era procedibile a querela, ma questa sarebbe stata assente; del pari, si deduceva l'assenza della querela anche in relazione al reato di truffa semplice.
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASAMENTO STEFANO nato a GENOVA il 03/05/1958 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio per i capi a) ed e) e la dichiarazione di inammissibilità nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Genova confermava la condanna del ricorrente per i reati di tentata estorsione, furto semplice e truffa semplice. Si contestava al ricorrente (a) di avere minacciato la persona offesa per mantenere la detenzione dell'immobile nel quale abitava, (b) di avere trafugato un quadro d'olio ed una scrivania, (c) e di avere compiuto attività fraudolenta ponendo in vendita il dipinto trafugato facendo credere all'acquirente di esserne proprietario.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione con riguardo al reato di tentata estorsione: si deduceva che la motivazione sarebbe carente in ordine alla dimostrazione sia della sussistenza dì una attività minatoria, che del profitto ingiusto dato che la condotta contestata sarebbe stata funzionale ad usufruire della locazione pagando il canone pattuito nella convinzione che il proprietario fosse disponibile ad accettare la proposta. 2.2. Violazione di legge (art. 120 cod. pen.): la Corte di appello aveva riqualificato la condotta inizialmente Ir4s1j critta nella fattispecie prevista dall'articolo 624 bis cod. pen. in quella descritta dall'articolo 624 cod. pen., ovvero in furto semplice; il reato come riqualificato era procedibile a querela, ma questa sarebbe stata assente; del pari, si deduceva l'assenza della querela anche in relazione al reato di truffa semplice. In atti si troverebbe infatti solo la denuncia della compagna del proprietario, da questi non sottoscritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di nuova valutazione della capacità dimostrative delle prove. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre:

Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).Le doglianze sono reiterative: contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello affermava che non era condivisibile l'impostazione difensiva in quanto non poteva disconoscersi la valenza minatoria delle espressioni utilizzate dal ricorrente nei confronti di Corradì Ciabatti Francesca e di Ciabatti Paolo dato che, al di là di espressioni illusive di possibili ritorsioni attraverso il coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate o la minaccia di azioni legali, l'imputato si spingeva a minacciare danni materiali gravi; né poteva escludersi l'ingiusto profitto rappresentato dalla possibilità di poter continuare a fruire - contro la volontà degli aventi diritto - dell'immobile precedentemente concesso in locazione.

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici, aderente alle emergenze processuali, che non si presta ad alcuna censura in questa sede.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto la querela per il reato di truffa si trova in atti. Risulta sporta anche la querela per il reato di furto: questa non è stata inserita nel fascicolo del dibattimento in quanto in relazione alla originaria qualifica assegnata alla condotta contestata non era necessaria la condizione di procedibilità, ma la sua sussistenza è incontrovertibilmente attestata dalla sentenza di primo grado (pag. 7). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore de