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Sentenza — n. 47510/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against fraud conviction for alleging improper sentencing and credibility assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47510/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider statutory mitigating circumstances and improperly assessed the credibility of the victim's statements. The court rejected these claims, noting that the appellate court's evaluation of the damage caused was not manifestly illogical and that the appeal raised issues of fact and merit rather than legal error.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the factual assessment of credibility or the proportionality of sentencing unless the lower court's reasoning is manifestly illogical or violates the law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility fraud conviction sentencing mitigating circumstances denial credibility assessment review manifestly illogical reasoning abbandono del procedimento per truffa sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: la pena sarebbe stata quantificata senza considerare la possibilità di riconoscere l'attenuante prevista dall'art. 62 n.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARSALA VINCENZO nato a ROMA il 29/04/1984 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso L'avv. Calogero Sferrazza insiste per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna del ricorrente per il reato di truffa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe considerato le allegazioni difensive proposte con la prima impugnazione circa la valutazione della credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa. 2.1.1. Il motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre:

Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame veniva confermata la valutazione di attendibilità della dichiarazione ricognitiva con motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: la pena sarebbe stata quantificata senza considerare la possibilità di riconoscere l'attenuante prevista dall'art. 62 n.

4) cod. pen.; sarebbe illogica anche la determinazione della pena pecuniaria non proporzionata a quella detentiva vicina al minimo. 2.2.1. Si tratta di doglianze reiterative, non consentite. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello denegava l'attenuante invocata rilevando come fosse ostativo il danno cagionato ritenuto, con valutazione di merito non manifestamente illogica, "non lieve". 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 3 novembre