Cassation appeal dismissed for failure to timely raise defense nullity regarding expert witness consent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by allowing an expert witness without his consent, claiming this violated his defense rights. The court ruled that this alleged defect constituted a general nullity subject to strict time limits, which the appellant failed to raise promptly despite the defense attorney's presence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178 e ss. cod. proc. pen.; Art. 526 cod. proc. pen.: A general nullity subject to decadenza must be raised immediately or at the next hearing; failure to do so cures the defect and renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINOPOLI LUCIO nato a NAPOLI il 29/03/1973 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d'appello di Milano confermava la condanna del Minopoli per i reati previsti dagli artt. 474, comma 2, e 648 cod. pen. Si contestava al Minopoli di avere detenuto per la vendita fascette per partecipare a concerti contraffatte.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 526 cod. proc. pen): contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, ed a quanto certificato nel verbale d'udienza del 4 febbraio 2019, la difesa non avrebbe prestato il consenso all'acquisizione della consulenza di parte che attestava la prova della registrazione del marchio "3- AX e Fedez" presupposto della contraffazione contestata; peraltro il difensore del ricorrente il 4 Febbraio 2019 aveva aderito all'astensione delle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali, sicché preso atto di tale adesione il Tribunale non avrebbe potuto compiere nessuna attività processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.La denunciata violazione integra, al più, una nullità generale a regime intermedia, sottoposta al regime di decadenze previsto dagli artt. 178 e ss. cod. proc. pen. La stessa, essendosi verificata alla presenza del difensore del ricorrente, avrebbe dovuto essere eccepita subito, o, al più, tenuto conto dell'astensione all'udienza successiva. Non essendo stata sollevata la relativa eccezione, la denunciata lesione del diritto di difesa deve ritenersi sanata. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 3 novembre 202