Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of appeal on recidiva and insufficient proof of specific intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by El Amlouki Rahal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defendant argued for a violation of law regarding the lack of proof for specific intent to sell and the application of recidiva. The court rejected these claims because the lower court adequately addressed the evidence of intent and the issue of recidiva was not raised in the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the ground of recidiva was not raised in the appeal, and the court must order the payment of costs and a fine to the defendant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AMLOUKI RAHAL nato il 01/01/1960 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza del 8/4/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROVIGO il 4/7/2016 nei confronti di EL AMLOUKI RAHAL per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per entrambi i reati contestati. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva.
2. In data 27 settembre sono pervenute le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Raffaele Gargiulo, chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati contestati con riferimento alla assenza di prove quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico costituito dal dolo specifico di detenere al fine di vendere la merce e del reato di ricettazione poiché la merce rinvenuta era per il suo esclusivo uso. La doglianza non è consentita e risulta comunque manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla quantità, alla eterogeneità, alla tipologia e pluralità dei marchi della merce rinvenuta e alla consapevolezza circa la contraffazione della stessa (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.
Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, risultano prive di consistenza e non sono comunque consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062:
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
2. Il secondo motivo non è consentito ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. La questione relativa all'applicazione della recidiva, infatti, come anche già rilevato dal giudice di merito, che ha comunque motivato sul punto in termini adeguati e coerenti, non aveva costituito oggetto di appello (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata, l'atto di appello e il riepilogo dei motivi che il ricorrente non contesta).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass