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Sentenza — n. 47507/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on extortion conviction, upholding denial of general mitigating circumstances due to criminal environment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47507/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Davide Tricomi against the Second Instance Court's confirmation of his extortion conviction. The defense argued for a retrial regarding witness testimony and requested general mitigating circumstances based on his lack of prior convictions, despite his contact with criminal circles. The court rejected these claims, ruling that the lower court properly exercised its discretion to deny mitigating factors given the defendant's negative profile and the absence of positive elements to support such leniency.

Regesto Legislator

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Art. 603 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The appeal regarding the denial of general mitigating circumstances is inadmissible when the lower court's reasoning is coherent and based on the prevailing negative factors of the defendant's personality, as the recognition of such circumstances requires positive elements rather than merely the absence of negatives.

Parole chiave

Generato dall'IA
extortion conviction general mitigating circumstances criminal environment discretionary sentencing appeal dismissal witness testimony procedural violation complicità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 603 cod. proc. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. 1.2.
Art. 629 cod. pen.
La CORTE d'APPELLO di CATANIA, con sentenza del 12/3/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE CATANIAil 22/3/2019 nei confronti di TRICOMI DAVIDE per il reato di estorsione di cui all'art. 629 cod. pen..
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
La CORTE d'APPELLO di CATANIA, con sentenza del 12/3/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE CATANIAil 22/3/2019 nei confronti di TRICOMI DAVIDE per il reato di estorsione di cui all'art. 629 cod.
Art. 438, comma 6 cod. proc. pen.
169 del 2003, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 438, comma 6, cod.
art. 629 cod. pen
La CORTE d'APPELLO di CATANIA, con sentenza del 12/3/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE CATANIAil 22/3/2019 nei confronti di TRICOMI DAVIDE per il reato di estorsione di cui all'art. 629 cod. pen..
art. 603 cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
La CORTE d'APPELLO di CATANIA, con sentenza del 12/3/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE CATANIAil 22/3/2019 nei confronti di TRICOMI DAVIDE per il reato di estorsione di cui all'art. 629 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 169/2003
Sez. Un. n. 12602/2015
Sez. 3 n. 28535/2014 (Lule)
Sez. 6 n. 34364/2010 (Giovane)
Sez. 2 n. 3896/2016 (De Cotiis)
Sez. 3 n. 24128/2021 (De Crescenzo)
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRICOMI DAVIDE nato a CATANIA il 16/04/1986 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di CATANIA, con sentenza del 12/3/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE CATANIAil 22/3/2019 nei confronti di TRICOMI DAVIDE per il reato di estorsione di cui all'art. 629 cod. pen..

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. 1.2. Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione con riferimento alla posizione del c.d. "intermediario che agisce per motivi di solidarietà umana".1.3. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nell'ultimo motivo la difesa evidenzia che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione il fatto che il ricorrente era incensurato e l'elemento valorizzato, l'essere in contatto con ambienti criminali, non sarebbe di per sé idoneo a formulare un giudizio negativo sul punto.

2. In data 27 settembre sono pervenute le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Raffaele Gargiulo, chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, cioè dell'audizione del teste Nania, persona alla quale la vittima del furto si era rivolta e che aveva contattato al fine di sapere se era possibile recuperare l'autovettura rubata. Nello specifico il ricorrente evidenzia che la decisione della Corte territoriale sul punto sarebbe illogica e non terrebbe nel dovuto conto che anche la stessa persona offesa non sarebbe risultata del tutto credibile.

Elemento questo che, insieme al fatto che era necessario approfondire il tenore degli accordi intercorsi tra le parti, renderebbero assolutamente necessaria l'audizione del teste. La doglianza è infondata. Il processo è stato celebrato con le forme del rito abbreviato c.d. semplice dopo che il giudice ha respinto la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'audizione del teste Nania. Come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, qualora l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato a una integrazione probatoria, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen.), ma chieda, invece, di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato (situazione verificatasi proprio nel caso di specie), la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12818 del 14/02/2020, Bergmann, Rv. 279324 - 01).

La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale ai sensi di tale norma, d'altro canto, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (o delle indagini nel caso di giudizio abbreviato), esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, quindi, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate le ragioni della scelta operata (come avvenuto nel caso di specie evidenziando le ragioni per le quali si è condivisa la valutazione del giudice di primo grado circa la possibilità di decidere a prescindere dell'esame del teste, a nulla rilevando la circostanza che il giudizio abbreviato era stato richiesto in prima battuta come condizionato piuttosto che c.d. semplice) non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, MOTTA PELLI SRL, Rv. 27511401; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391). 1.1. La conclusione della Corte territoriale in ordine all'affermazione di responsabilità, che pure ha preso le mosse dalle dichiarazioni della persona offesa, risulta adeguata e coerente.

Coerentemente ritenuta la credibilità intrinseca di quanto riferito, infatti, il giudice dell'appello ha anche evidenziato gli elementi che hanno confermato la ricostruzione dei fatti così come indicata dalla persona offesa.

2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge degli articoli 110 e 629 cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione con riferimento alla posizione del c.d. "intermediario che agisce per motivi di solidarietà umana". Secondo la difesa, infatti, la condotta del ricorrente, intervenuto a seguito della richiesta di un suo collega, conoscente della persona offesa, non sarebbe qualificabile come estorsione, ciò in quanto avrebbe agito al solo fine di aiutarlo a ottenere la restituzione dell'autovettura rubata, senza conseguire alcun utile personale.

La doglianza è infondata. Come evidenziato dai giudici di merito, l'imputato ha posto in essere una condotta articolata che è stata correttamente ritenuta ulteriore e diversa da quella del mero intermediario che di agisce per motivi di solidarietà umana, senza assumere l'iniziativa, di norma dopo che la richiesta estorsiva è stata formulata, fornendo così un contributo alla sola vittima e non all'autore del reato.Il ricorrente, infatti, attivandosi al fine di individuare la persona che aveva sottratto l'autovettura, formulando per primo la richiesta estorsiva, gestendo le trattative e anche provvedendo al pagamento e alla restituzione del mezzo, ha fornito un contributo consapevole e causalmente necessario a far conseguire all'autore del furto il profitto ingiusto del reato, realizzando così, attraverso la propria condotta "atipica", la figura del concorrente nel delitto di estorsione materialmente ascritto al correo (cfr.

Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723 - 01; Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117 - 01; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, 2017, Salamone, Rv. 268972 - 01).

3. Nell'ultimo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione il fatto che il ricorrente era incensurato e l'elemento valorizzato, l'essere in contatto con ambienti criminali, non sarebbe di per sé idoneo a formulare un giudizio negativo sul punto. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, contenuta nel minimo edittale, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, dell'assenza di elementi positivi di valutazione e, di contro, della vicinanza ad ambienti criminali.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, come nel caso di specie, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (cfr.

Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). Ciò in quanto, d'altro canto, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, come evidenziato nelle conclusioni del Procuratore Generale, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01).

4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.