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Sentenza — n. 47505/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of evidence and procedural errors in criminal conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47505/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Emiliano Sgro' inadmissible, ordering him to pay court costs. Sgro' argued that the lower court erred in assessing the credibility of the victim's statements regarding property damage and the loss of his phone, while also contesting recidivism and sentencing. The court rejected these claims as groundless, noting that the appellate court's reasoning was logically sound and fully addressed the defense's arguments without violating legal standards.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals alleging violations of law or defects in reasoning that merely seek to reconstruct facts through different evaluation criteria than the trial court are inadmissible if the lower court's motivation is logically and legally sound.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defect of reasoning violation of law credibility of witness recidivism application abuso di impianti di telecomunicazioni uso del telefono cellulare alla guida reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 136 Cost.
art. 635 cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 cod. pen.
art. 646 cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SGRO' EMILIANO nato a BUSTO ARSIZIO il 27/03/1971 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 28/5/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SONDRIO il 6/6/2019 nei confronti di EMILIANO SGRO' per i reati di danneggiamento e appropriazione indebita di cui agli artt. 635 e 646 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. con riferimento alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, unica prova per l'avvenuto danneggiamento. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. con riferimento alla circostanza che il ricorrente avrebbe smarrito il telefono e che pertanto, peraltro in assenza di una formale richiesta di restituzione, non se ne sarebbe potuto appropriare. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

2. In data 27 settembre sono pervenute le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Raffele Gargiulo, chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. La difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità in relazione ai due reati, all'applicazione della recidiva e quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Le doglianze, formulate nei termini della violazione di legge ma che afferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione, reiterative delle medesime censure già esposte con i motivi di appello sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla conferma che le dichiarazioni della eprsona offesa hanno avuto nell'analisi dei tabulati, alla pretestuosità della tesi difensiva circa il presunto smarrimento del telefonino, ai plurimi precedenti penali per il giudizio sulla pericolosità e alla quantificazione della pena nel minimo edittale (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217;

Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass