Cassation court annuls appeal judgment due to prescription of crimes and failure to address mitigation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal judgment without remittal because the underlying crimes had expired under the statute of limitations. The defense argued for a mitigation of special modesty and noted the expiration of the conditional suspension period. The court ruled that the crimes were extinguished by prescription on January 16, 2021, and the lower court's failure to address the mitigation request constituted a violation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 164, 168 cod. pen.; Art. 84 comma 4 D.L. 18/2020; Art. 597 cod. proc. pen. The court must annul a judgment if crimes have expired by prescription, and the appellate court is obligated to address mitigation requests explicitly raised during oral proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTELLETTO MAURO nato a PORDENONE il 22/08/1977 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di TRIESTE, con sentenza del 5/11/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di UDINE il 20/9/2017 nei confronti di MAURO CASTELLETTO per i reati di furto e indebito utilizzo di carta di credito di cui agli artt. 624 e 61 n. 11 e 493 ter cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen. 1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 164 e 168 cod. pen quanto alla revoca della sospensione della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Pordenone in data 15/9/2016, irrevocabile 1'8/11/2016.1.3. Nel terzo motivo la difesa segnala che i reati si sarebbero nel frattempo prescritti, pure calcolate le sospensioni.
2. In data 27 settembre 2022 sono pervenute le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Raffaele Gargiulo, chiede annullarsi senza rinvio quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Rovigo e dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso.
3. In data 5 ottobre 2022 sono pervenute le conclusioni della difesa con le quali l'avv. Brovedani insiste per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il i resti si sono estinti per prescrizione.
1. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, pure a fronte dell'espressa richiesta formulata nel corso della discussione (non nell'atto di appello ma verbalizzata e anche riportata nell'indicazione delle conclusioni della difesa contenuta nella sentenza), avrebbe del tutto omesso di motivare quanto alla possibilità di riconoscere l'attenuante del danno di speciale tenuità che, a fronte della modesta somma oggetto del reato, 96,50 euro, avrebbe potuto essere concessa. Anche se la doglianza non era stato oggetto di motivo di appello, d'altro canto, la Corte territoriale avrebbe potuto provvedere ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen. e, considerato che la difesa aveva espressamente concluso in tal senso nel corso della discussione, avrebbe comunque dovuto motivare in caso di rigetto.
La doglianza è fondata. La Corte territoriale, come anche di recente riconosciuto dalle Sezioni Unite, pure in assenza di uno specifico obbligo di provvedere d'ufficio ai sensi dell'art. 597, comma 5 cod.I proc. pen., è comunque tenuta a motivare sul punto qualora una delle parti abbia espressamente sollecitato in tal senso il giudice d'appello (cfr. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, deo. 2019, Salerno, Rv. 275376; da ultimo Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596). Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata è inesistente quanto alla richiesta della difesa, proposta nel corso della discussione, di riconoscere l'invocata attenuante (cfr. verbale d'udienza e le conclusioni della difesa riportate nella stessa sentenza). 1.2.
Il termine di prescrizione, considerato anche il periodo di sospensione di cui all'art. 84, comma 4 D.L. 18/2020, è interamente decorso per entrambi i reati in data 16 gennaio 2021 e la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio.2. La doglianza oggetto del secondo motivo, che peraltro non risulta a prima lettura manifestamente infondata, è assorbita.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per p