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Sentenza — n. 47088/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for revision based on prior final judgment regarding distinct mafia associations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47088/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by Cascio Rosario against a second-instance ruling that denied his request for judicial revision. Cascio argued that a prior acquittal for participation in a specific mafia association was incompatible with his later conviction for a different association, claiming the earlier judgment should have been considered. The court determined that the issue of non bis in idem had already been definitively resolved in a 2007 decision confirming the existence of two separate associations, thereby rendering the current request inadmissible due to the principle of res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 627, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A request for revision is inadmissible when the issue of incompatibility between judgments has already been definitively settled by a final ruling establishing the existence of distinct factual scenarios, precluding a new evaluation of the same conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
non bis in idem judicial revision res judicata mafia association incompatibility of judgments final ruling distinct associations esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 627, comma 3 cod. proc. pen.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Cascio, lamentando la violazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 627 cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 630 cod. proc. pen.
Art. 416 bis cod. pen.
art. 627 cod.proc.pen
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Cascio, lamentando la violazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 627 cod.proc.pen.
art. 630 cod.proc.pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Corte di Cassazione, n. 200/2016
Corte di Cassazione, n. 4807/1999
Corte di Cassazione, n. 4897/1999
Corte di Cassazione, n. 2334/2005
Corte di Cassazione, n. 4807/2007
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASCIO ROSARIO nato a SANTA MARGHERITA DI BELICE il 03/10/1934 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore di CASCIO, Avv. BALDASSARRE LAURIA, che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 febbraio 2022 la Corte di appello di Caltanissetta rigettava l'istanì di revisione proposta da Cascio Rosario avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 8.7.2005 (n.2334/2005), irrevocabile il 18.1.2007. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Cascio, lamentando la violazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 627 cod.proc.pen. non essendosi la sentenza impugnata unifromata al dictum della sentenza della seconda sezione di questa Corte, che aveva annullato la precedente declaratoria di inammissibilità della Corte di appello di Caltanissetta della domanda di revisione della sentenza citata, che era stata proposta ai sensi dell'art. 630 cod.proc.pen., in ragione della evidente inconciliabilità di essa con altra sentenza emessa nei conronti del medesimo imputato e per la medesima condotta: infatti, con sentenza n.4807/1999 dell'11.12.1999 della Corte di appello di Palermo Cascio era stato assolto dal reato di partecipazione all'associazione mafiosa "cosa nostra" riguardante il periodo temporale "1982- 1997;' totalmente assorbente il periodo di tempo "1988-1994", oggetto invece della contestazione di reato nella sentenza di condanna.

In particolare, la sentenza di condanna n.2334/2005 della Corte di appello di Palermo, che aveva accertato la partecipazione di Cascio all'associazione mafiosa creata da Angelo Siino, era inconciliabile con la sentenza di assoluzione della Corte di appello di Palermo n. 4807/99 che aveva accertato, al contrario, l'insussistenza del reato di partecipazione all'associazione mafiosa "cosa nostra", che si ascriveva all'imputato in ragione del presunto "ruolo svolto, unitamente al noto Siino Angelo ed altri imprenditori, nella spartizione del pubblici appalti" (pag.50 sentenza); contrariamente a quanto scritto dalla Corte di appello di Caltanissetta, la sentenza irrevocabile di assoluzione, sebbene antecedente, non era mai transitata nel processo di cognizione in cui era maturata la sentenza di condanna per cui si era chiesta la revisione; peraltro, appariva improprio il richiamo, da parte della Corte territoriale, alla sentenza di questa Corte (che aveva formato il giudicato di condanna) circa la correttezza formale della motivazione a supporto del rigetto di acquisizione della sentenza di assoluzione n. 4897/99, e ciò in ragione della stessa natura del giudizio di legittimità che aveva riguardato la verifica della qualità della motivazione, senza alcuna valutazione dei fatti in essa affermati; la stessa sentenza aveva affermato che "non si sarebbe potuto...considerare separatamente gli appartenenti a cosa nostra e gli appartenenti ai comitati d'affari come se le due componenti avessero mantenuto la loro autonomia e non fossero invece confluite in un'unica compagine associativa"; sempre la stessa sentenza, a pag.22, aveva ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito affermando come Cascio avesse aderito ad una ramificazione di Cosa Nostra finalizzata al controllo degli appalti, e non ad un diverso sodalizio mafioso.

Aggiunge il difensore che la stessa sentenza di condanna aveva riconosciuto la mancanza di alcuna autonomia del sodalizio rispetto a Cosa Nostra, visto che era Cosa Nostra, e non il diverso sodalizio mafioso (in verità solo formalmente affermato) che sceglieva le imprese, adottava il metodo mafioso illecito ed irrogava le sanzioni; in sostanza, erano le stesse motivazioni delle due confliggenti sentenze, quella assolutoria e quella di condanna, che documentavano senza alcun dubbio l'identità delle due diverse fattispecie associative; peraltro, andava osservato che con la sentenza n.200 del 2016, la Corte Costituzionale aveva fissato i termini giuridici dell'identità del fatto, affermando che "ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell'accadimento naturalistico che l'interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fattó; anche secondo la giurisprudenza europea la medesimezza del fatto si apprezza alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato. 1.1. Si deve infatti rilevare come la questione relativa al ne bis in idem fosse stata già affrontata e risolta nell'ambito del procedimento conclusosi con la sentenza di questa Corte del 18 gennaio-13 settembre 2007, che ha confermato la sentenza della Corte dì appello di Palermo dell'8 luglio 2005, che aveva condannato Cascio per il reato di cui all'art. 416 bis cod,pen. L'esistenza di due distinte associazioni era stato già affermato nell'incipit della sentenza della Corte di appello, nella parte in cui si afferma che "dato processuale raggiunto è che il sodalizio in questione, coinvolgente, primo fra tutti, il Siino, ideatore del sistema, non è Cosa Nostra, bensì una associazione della quale facevano parte i vertici appartenenti a Cosa Nostra, ma anche componenti del c.d. comitati di affari..."; la sentenza di questa Corte del 2007, nel confermare quella della Corte di appello, ha più volte sottolineato l'esistenza di due associazioni: pag 10, "Procedendo all'esame del ricorso proposto da Rosario Cascio, appare infondato il primo motivo, col quale il ricorrente prospetta ( una struttura associativa alternativa a quella risultante dalla sentenza, non come un'associazione nuova creata da Angelo Siino bensì come risultato dell'infiltrazione da lui attuata nel preesistente sistema di controllo degli appalti"; decisivo appare poi quanto affermato a pag.14, quando si tratta della eccezione sulla mancata acquisizione della sentenza di assoluzione di Cascio pronunciata dalla Corte di appello di Palermo 1'11 dicembre 2019, in cui questa Corte precisa che "la censura da lui mossa per la mancata assunzione delle prove da lui proposte non è pertinente in quanto si trattava di prove volte a scagionarlo dall'accusa di appartenenze a Cosa Nostra e non all'associazione di tipo mafioso per cui si procede".

Correttamente, pertanto, la Corte di appello di Caltanissetta ha osservato che le questioni relative al divieto del bis in idem, ed alla inconciliabilità dei giudicati sono state già affrontate e risolte, e come tali coperte dal giudicato; la Corte di appello ha infatti rilevato più volte, con ragionamento logico ed immune da censure, la diversità delle due associazioni ed il fatto che il giudizio sulla sovrapponibilità delle condotte oggetto di contestazione era stata già effettuato, con conseguente impossibilità di una nuova rivalutazione alla ace del giudicato l formatosi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso