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Sentenza — n. 46573/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls detention order due to mistaken identity between two defendants with same name.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46573/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled a lower court order rejecting a bail review request because it mistakenly referenced a conviction belonging to a different defendant named Anello Rocco. The appellant argued that the appellate judge failed to distinguish between two individuals with identical names who were involved in the same proceedings. The court found the original order factually erroneous as it relied on a generic reference to a twenty-year sentence without identifying the specific crimes or the correct defendant, necessitating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 310 c.p.p.; Art. 94, comma 1 ter disp. att. c.p.p.: When a lower court decision relies on factual elements attributable to a different person due to a clerical error or lack of identification, the decision is annulled and remitted for a new judgment to ensure the correct subject is evaluated.

Parole chiave

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mistaken identity detention order annulment clerical error in judgment procedural violation bail review request revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 310 c.p.p.
Con ordinanza del 23/06/2022 il Tribunale di Roma rigettava l'impugnazione ex art. 310 cod.
Art. 94, comma 1 ter disp. att. c.p.p.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter disp.
art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza del 23/06/2022 il Tribunale di Roma rigettava l'impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • ANELLO Rocco nato a Lamezia Terme il 29/07/1991 avverso l'ordinanza del 23/06/2022 del Trib. Libertà Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattati con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Paola Mastroberardino FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 23/06/2022 il Tribunale di Roma rigettava l'impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di Anello Rocco avverso il provvedimento del 29/06/2021 con il quale il Gip presso il Tribunale di Crotone aveva rigettato la richiesta di revoca e/o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso l'ordinanza del tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'Anello, affidato ad un unico motivo, relativo al vizio di motivazione ed alla violazione di legge, con riferimento all'art. 310 cod. proc. pen. Ha eccepito il ricorrente il mancato esame degli elementi di novità sottoposti al giudice dell'appello cautelare rispetto all'originaria valutazione indiziaria e, soprattutto, il riferimento ad un soggetto diverso (Anello Rocco cl. 1961), compromesso da una condanna ritenuta preclusiva rispetto ad ogni argomentazione difensiva.

3. Il ricorso è fondato. Dal testo dell'ordinanza impugnata si rileva che il rigetto dell'impugnazione è basato sulla circostanza che Anello Rocco, nell'ambito del procedimento in oggetto, sarebbe stato condannato alla pena di venti anni di reclusione, poiché ritenuto colpevole dei reati ascrittigli, sicché "del tutto neutre si appalesano le argomentazioni difensive tese a scalfire il quadro indiziario e cautelare". Dalla documentazione allegata al ricorso si evince che sussiste un caso di omonimia fra il ricorrente (cl. 1991) e Anello Rocco cl. 1961, entrambi imputati nello stesso procedimento: il primo sottoposto a giudizio ordinario dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme ed il secondo condannato alla suddetta pena in sede di giudizio abbreviato con sentenza del Gup del Tribunale di Catanzaro del 19/01/2021, con la conseguenza che la decisione impugnata risulta in effetti incentrata su un elemento di valutazione estraneo alla sfera giuridica del ricorrente.

4. D'altra parte, il Gip di Catanzaro, con l'ordinanza del 29/06/2021 di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare massima aveva fatto riferimento alla documentazione allegata all'istanza quale unico elemento di valutazione, escludendo alla stessa rilevanza ai fini del mutamento del quadro cautelare. In ogni caso l'accenno - decisivo nell'impianto motivazionale - ad una condanna alla pena di venti di reclusione risulta del tutto generico senza alcuna indicazione che consenta la riferibilità della stessa al ricorrente ed ai reati ascrittigli.

5. S'impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sull'impugnazione al Tribunale di Catanzaro. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, com.7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2022 Il