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Sentenza — n. 46571/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46571/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46571/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • OLIVIERI Michele nato a Nettuno il 22/07/1964 avverso l'ordinanza del 07/04/2022 del Trib. Libertà Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 07/04/2022 il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Olivieri Michele avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Roma, emessa il 02/03/2022, applicativa della misura cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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artt. 273 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen, art. 591 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46571/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende -nella misura di C 3.000,00 - in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.

Parole chiave

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esecuzione delle pene e delle misure misura cautelare nel diritto di esecuzione precedenti penali rilevanti misure sostitutive della carcerazione procedura di rivendicazione nel pignoramento aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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artt. 273 cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato sulla base di tre motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende -nella misura di C 3.000,00 - in quanto l'art. 616 cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • OLIVIERI Michele nato a Nettuno il 22/07/1964 avverso l'ordinanza del 07/04/2022 del Trib. Libertà Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 07/04/2022 il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Olivieri Michele avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Roma, emessa il 02/03/2022, applicativa della misura cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen.

2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato sulla base di tre motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 648-bis cod. pen. con riferimento alla valutazione formulata in punto di gravità indiziaria del delitto di riciclaggio in contestazione nonché per l'omesso esame a riguardo dei rilievi difensivi; - violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis1 cod. pen. priva dell'elemento soggettivo in capo all'indagato, come eccepito dalla difesa, con deduzioni non esaminate compiutamente; - vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 273 comma 1 bis, 393 e 629 cod. pen. per l'omessa riqualificazione della condotta in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, posto che i ricorrenti avevano agito su mandato di Galiano Luigi, per esigere somme a costui dovute dalla persona offesa a titolo di spese legali ed anticipazioni per spese mediche; - erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 274 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione sul punto.

3. Con dichiarazione firmata digitalmente, pervenuta li 28/09/2022, il difensore di fiducia del ricorrente ha comunicato la rinuncia al ricorso in oggetto, allegando la dichiarazione sottoscritta dall'indagato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende -nella misura di C 3.000,00 - in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2022 Il Consigliere est