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Ordinanza — n. 46566/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46566/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46566/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANNILLO MICHELE nato a TORINO il 27/05/1994 avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIP TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; 1.1 Il GIP del TRIBUNALE di IVREA, con sentenza in data 10/03/2022, applicava nei confronti di CIANNILLO MICHELE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 628 COD.PEN.. 1.2 Avvero detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 628 COD.PEN, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 46566/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

Parole chiave

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motivazione sufficiente commisurazione della pena per rapina sanzioni penali proporzionalità della pena pena convenzionale giusto motivo

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
1.1 Il GIP del TRIBUNALE di IVREA, con sentenza in data 10/03/2022, applicava nei confronti di CIANNILLO MICHELE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art.
art. 628 COD.PEN
444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 628 COD.PEN..
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANNILLO MICHELE nato a TORINO il 27/05/1994 avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIP TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1.1 Il GIP del TRIBUNALE di IVREA, con sentenza in data 10/03/2022, applicava nei confronti di CIANNILLO MICHELE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 628 COD.PEN.. 1.2 Avvero detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero per consolidato orientamento di questa Corte, ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28 novembre 2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione, RV. 257824), nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non e' ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.

La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non e' revocabile unilateralmente, sicche' la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non e'. legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruita della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 6 ottobre 2022 L CONSIGLI ST. IL PRESIDENTE Giovanna Versa 3rIPOSITATO N CANCELLEKI