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Ordinanza — n. 46565/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46565/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46565/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 16 marzo 2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del primo giudice, condannava Hicham Ramy alla pena di tre mesi di reclusione e 80 euro di multa per la ricettazione di un telefono cellulare. Ha proposto ricorso personalmente Hicham Ramy chiedendo l'annullamento della sentenza per carenza di motivazione.3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46565/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

Parole chiave

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uso del telefono cellulare alla guida abuso di impianti di telecomunicazioni licenza per antenna di telefonia servizi di telecomunicazione ricorso per cassazione ricorso per inadempienza
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMY HICHAM nato in MAROCCO il 08/04/1986 avverso la ordinanza del 16/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 16 marzo 2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del primo giudice, condannava Hicham Ramy alla pena di tre mesi di reclusione e 80 euro di multa per la ricettazione di un telefono cellulare.

2. Ha proposto ricorso personalmente Hicham Ramy chiedendo l'annullamento della sentenza per carenza di motivazione.3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ot