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Sentenza — n. 46562/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bail in prison, ruling electronic monitoring was implicitly rejected by prior court decision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46562/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued the lower court failed to justify why electronic monitoring could not replace prison custody, citing long-term flight and identity fraud. The court ruled that the appellate tribunal's decision to reject electronic monitoring implicitly addressed this issue, making the appeal legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 275-bis cod. proc. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; The judgment on the inadequacy of home detention implicitly rejects the use of electronic monitoring devices, and the requirement of current danger is a prerequisite inherent in the concreteness of the risk.

Parole chiave

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preliminary detention appeal electronic monitoring rejection current danger requirement implicit judicial decision inadmissible cassation appeal carcerazione di sicurezza scarcerazione rapimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 275-bis cod. proc. pen.
Art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
47 nel testo dell'art. 274 lett.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp.att.
art. 275-bis cod. proc. pen
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017
(Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, 270463-01;Sez.
Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019
Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016
(Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Rv.
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Testo completo

EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: KARAJ KLE3DI nato il 12/12/1989 avverso l'ordinanza del 15/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza in data 15 aprile 2022, il tribunale della libertà di Ancona, respingeva l'appello avanzato nell'interesse di Karaj Klejdi avverso il provvedimento del G.I.P. che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in atto applicata nei confronti del medesimo perché ritenuto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza del delitto di rapina aggravata. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Karaj deducendo, con unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla valutazione della esigenze cautelari poiché il tribunale aveva omesso di motivare sulla possibilità di applicazione del regime degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nonché in ordine alla attualità del pericolo di reiterazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è manifestamente non fondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di misure cautelari personali, il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, 270463-01;Sez. 2 -, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762); ne deriva, pertanto, affermare che in alcun vizio è caduto il tribunale dell'appello cautelare nel ritenere che il lungo stato di latitanza protratto per diversi anni e l'utilizzo accertato di falsi documenti di identità fossero elementi più che specifici per ritenere unica misura applicabile in ordine al grave reato per cui si procede la custodia cautelare in carcere.

Quanto al requisito dell'attualità va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelar' personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett.

c) cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura. (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Rv. 266421).

E nel caso di specie corretta appare la motivazione del provvedimento impugnato che ricavava tale requisito dalla lunga latitanza e dalla reiterata consumazione di altri delitti contro la persona ed il patrimonio da parte del ricorrente. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 6 ottobre 2022 IL PRESIDENTE Giovanna Verga E P GSRAT