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Ordinanza — n. 46550/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46550/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46550/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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NACARLO Salvatore propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 25 novembre 2021 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ascoli Piceno ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in relazione al reato continuato di ricettazione.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46550/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione ex art. 606, lett. E) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il difetto di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di non punibilità ed all'indicazione degli elementi su cui è fondata la sentenza di applicazione concordata della pena.

Parole chiave

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motivi di cassazione gravi addebiti penali nulla poena sine lege ricorso per cassazione sanzioni pecuniarie revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
pen., la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Va ricordato, in proposito, che, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACARLO Salvatore nato a Napoli il 10/07/1977 avverso la sentenza del 25/11/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ascoli Piceno udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. NACARLO Salvatore propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 25 novembre 2021 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ascoli Piceno ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in relazione al reato continuato di ricettazione.

2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione ex art. 606, lett. E) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il difetto di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di non punibilità ed all'indicazione degli elementi su cui è fondata la sentenza di applicazione concordata della pena.

3. Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5- bis, cod. proc. pen. trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Va ricordato, in proposito, che, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/201, Rv. 27201).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliérelestensore Il Pres