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Ordinanza — n. 46549/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding the 45-day statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46549/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed on October 21, 2021, after the statutory 45-day deadline expired on October 15, 2021. Although the appellant argued for nullity based on a lack of reasoning regarding the reclassification of theft into receipt, the court focused on procedural timeliness. The decision ruled that the delay rendered the appeal untimely, resulting in dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if filed after the expiration of the 45-day period following the deposit of the first-instance judgment's reasoning.

Parole chiave

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late filing appeal statutory deadline expiration procedural inadmissibility 45 days judgment reclassification theft receipt incidente ciclistico termini di ricorso durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
L'analisi degli atti comprova che il ricorso è tardivo in quanto depositato in data (21/10/2021) successiva alla scadenza del termine per proporre impugnazione (15/10/2021), termine individuato, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera c) cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 131 bis cod. pen
La Corte territoriale ha rigettato la richiesta di declaratoria di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARSHAD TOQEER nato il 01/03/1992 avverso la sentenza del 11/05/2021 della Corte di Appello di Firenze. udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 11 maggio 2021, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Firenze, in data 28 novembre 2017, ha condannato ARSHAD Toqeer alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 133,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen.

2. ARSHAD Toqeer, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 648 e 131 bis cod. pen., l'omessa, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché il mancato esame delle conclusioni della difesa trasmesse con mail inviata in data 30 aprile 2021 alla casella depositoattipenali.ca.firenze@giustiziacert.it con conseguente nullità della sentenza. 2.1. Secondo la prospettazione difensiva i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto che la condotta rubricata integri il reato di ricettazione, ignorando gli elementi logico-fattuali segnalati dalla difesa che rendevano necessaria la riqualificazione della condotta nel reato di furto (commissione del reato di furto pochi giorni prima del rinvenimento della bicicletta nella disponibilità del ricorrente, la bicicletta era stata parcheggiata senza alcun sistema di ritenuta, presenza del nastro adesivo sulla scritta Home Florence). A giudizio del ricorrente la nullità della sentenza ex art. 178 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. discende dalla mancanza di motivazione in ordine allo specifico motivo di appello inerente la qualificazione giuridica della condotta descritta al capo di imputazione. 2.2. La Corte territoriale ha rigettato la richiesta di declaratoria di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. con motivazione apodittica esclusivamente incentrata sulla mancata riqualificazione nel reato di furto semplice.

3. Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen. trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per l'assorbente rilievo da riconoscere alla tardività della sua proposizione. Ciò premesso, dall'esame degli atti, emerge quanto segue: • All'esito dell'udienza del 11 maggio 2021 la Corte di appello di Firenze ha emesso sentenza di condanna, fissando un termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; • la motivazione della sentenza è stata depositata in data 09 agosto 2021 e, quindi, prima della scadenza nel termine indicato nel dispositivo; • il termine di 45 giorni per proporre impugnazione avverso la predetta sentenza è, quindi, spirato in data 15 ottobre 2021; • la sentenza è stata dichiarata irrevocabile in data 16 ottobre 2021; • L'atto di appello proposto da ARSHAD TOQEER è stato depositato in data 21 ottobre 2021.

4. L'analisi degli atti comprova che il ricorso è tardivo in quanto depositato in data (21/10/2021) successiva alla scadenza del termine per proporre impugnazione (15/10/2021), termine individuato, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera c) cod. proc. pen., in 45 giorni dalla data di scadenza del termine indicato per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di r inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 sttembre 2022 Il C