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Sentenza — n. 46545/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46545/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46545/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCEavverso la sentenza resa dal Gup del Tribunale di Lecce in data 4/2/2022 nei confronti di GRASSO MARCO n. a Lecce il 12/5/1987 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rideterminazione della pena lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. Massimo Cacciari

Regesto Legislator

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art. 442 cod.proc.pen; Sentenza — n. 46545/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce deducendo la violazione di legge e l'illegalità della pena in quanto il giudice ha operato la riduzione della pena detentiva ex art. 442 cod.proc.pen. in misura superiore ad un terzo, determinando la sanzione finale in anni 1 di reclusione ed euro 206,00 di multa in luogo di anni 1, mesi 1,gg 10 di reclusione ed euro 206,00 di multa.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina riduzione della pena sanzioni penali adeguamento della pena proporzionalità della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 442 cod.proc.pen
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce deducendo la violazione di legge e l'illegalità della pena in quanto il giudice ha operato la riduzione della pena detentiva ex art. 442 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCEavverso la sentenza resa dal Gup del Tribunale di Lecce in data 4/2/2022 nei confronti di GRASSO MARCO n. a Lecce il 12/5/1987 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rideterminazione della pena lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, Avv. Massimo Cacciari

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza il Gup del Tribunale di Lecce, in esito a giudizio abbreviato, riconosceva Grasso Marco colpevole del delitto di tentata rapina impropria e lo condannava, applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 206,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce deducendo la violazione di legge e l'illegalità della pena in quanto il giudice ha operato la riduzione della pena detentiva ex art. 442 cod.proc.pen. in misura superiore ad un terzo, determinando la sanzione finale in anni 1 di reclusione ed euro 206,00 di multa in luogo di anni 1, mesi 1,gg 10 di reclusione ed euro 206,00 di multa.

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Invero il Gup, secondo quanto esposto a pag. 4 della sentenza impugnata, ha fissato la pena base in anni 5 di reclusione ed euro 927,00 di multa, ha quindi operato sulla stessa la massima riduzione per il tentativo con quantificazione pari ad anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 309 di multa e, infine, il successivo abbattimento per il rito, passaggio nel quale è, tuttavia, incorso in errore poiché la riduzione di un terzo della pena avrebbe dovuto condurre alla determinazione finale di anni uno, mesi uno,gg dieci e non a quella inferiore di anni uno di reclusione. Il rilevato errore può essere emendato direttamente da questa Corte ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod.proc.pen. con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena che viene determinata in anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 206,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni 1, mesi 1,gg.10 di reclusione ed euro 206,00 di multa. Così deciso in Roma I'll Novembre 2022 Il Consigliere estensore I