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Sentenza — n. 46533/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46533/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46533/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OTTICO ANIELLO n. a Napoli il 10/5/1967 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 27/4/2021 dato atto che sì è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

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Sentenza — n. 46533/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli riformava quoad poenam la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto Ottico Aniello colpevole di due episodi di rapina (consumata e tentata), determinando la sanzione nella misura di anni sei di reclusione ed euro 1.400 di multa.

Parole chiave

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tentata rapina minaccia nel diritto penale partecipazione al reato attentato inchiesta penale istigazione e aiuto al suicidio
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OTTICO ANIELLO n. a Napoli il 10/5/1967 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 27/4/2021 dato atto che sì è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli riformava quoad poenam la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto Ottico Aniello colpevole di due episodi di rapina (consumata e tentata), determinando la sanzione nella misura di anni sei di reclusione ed euro 1.400 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Clara Cannio, deducendo con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per mera apparenza della stessa in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità per gli addebiti ritenuti a carico del ricorrente, all'aggravante dell'arma con riguardo al capo F), alla ritenuta sussistenza della recidiva e alla dosimetria della pena. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto reitera rilievi già ampiamente scrutinati dai giudici di merito e disattesi con il supporto di una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica.

La difesa non si confronta in termini di puntualità censoria con la persuasiva lettura delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuata dal primo giudice (pag.27 e segg), adesivamente richiamata dalla Corte territoriale e posta a fondamento del giudizio di responsabilità per gli addebiti ascritti, appuntando le proprie doglianze su circostanze valorizzate quali meri riscontri al contenuto captativo e obiettivamente dotate da attitudine corroborativa (risultanze dei tabulati telefonici, giudizio di compatibilità della perizia antropometrica). 3.1 Quanto al capo G) è priva di pregio la tesi dell'intervenuta desistenza dall'azione delittuosa, avendo la sentenza impugnata segnalato che la mancata consumazione del tentativo di rapina è conseguita non alla libera scelta degli agenti ma all'intervento del direttore della filiale mentre con riguardo alla contestata sussistenza dell'aggravante dell'uso di un'arma in relazione alla rapina sub F) deve rilevarsi la carenza d'interesse alla deduzione giacché, in disparte il difetto di specifica contestazione e l'assenza di richiami alla natura armata dell'azione, facendo l'incolpazione riferimento alla minaccia "consistita nel rappresentare ai dipendenti...di essere armati", sussiste -comunque- nella specie l'aggravante delle più persone riunite atta ad integrare autonomamente la circostanza di cui all'art. 628,comma 3 n. 1 ,cod.pen. e sotto il profilo sanzionatorio consta un unitario apprezzamento della stessa. 3.2 Generiche ed aspecifiche risultano, infine, le doglianze relative all'apparato sanzionatorio, avendo i giudici d'appello motivatamente disatteso la richiesta d'esclusione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, argomentando sull'ingravescente pericolosità del prevenuto manifestata dai fatti a giudizio in continuità con i precedenti specifici che militano a suo carico e sull'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione ai fini dell'invocata mitigazione sanzionatoria.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. I.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 6 ottobre 2022 Sente