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Sentenza — n. 46520/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud conviction where aggravated recidivism ensures public prosecution despite victim's complaint withdrawal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46520/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's cassation appeal against a second-instance fraud conviction. The appellant argued that the victim's withdrawal of the complaint rendered the case inadmissible and claimed the sentence was excessive due to mitigating factors. The court held that aggravated recidivism mandates public prosecution regardless of the victim's stance and found the sentencing rationale sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 649 bis cod. proc. pen.; Art. 69 cod. pen.: The existence of aggravated recidivism ensures public prosecution even if the victim withdraws the complaint, and does not negate the applicability of mitigating circumstances in sentencing.

Parole chiave

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aggravated recidivism public prosecution withdrawal of complaint fraud offense sentencing balance abbandono del procedimento per truffa attenuazione della pena truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 649 bis cod. proc. pen.
Deve esser, infatti, affermata la procedibilità di ufficio del reato di truffa di cui al capo di imputazione stante la sussistenza della contestata circostanza aggravante ad effetto speciale (recidiva reiterata, specifica ed infra quinquennale) e della conseguente applicabilità dell'art. 649 bis cod.
Art. 69 cod. pen.
Questo Collegio condivide, infatti, il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui «la valutazione di equivalenza o di subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
art. 640 cod. pen
Con sentenza emessa in data 8 gennaio 2021, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale cli Cuneo, in data 15 novembre 2019, ha condannato PASQUALE Luca Luigi Loris alla pena di mesi 1 di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
artt. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente lamenta l'inosservanza degli artt. 129 cod. proc. pen.
art. 649 bis cod. proc. pen
Deve esser, infatti, affermata la procedibilità di ufficio del reato di truffa di cui al capo di imputazione stante la sussistenza della contestata circostanza aggravante ad effetto speciale (recidiva reiterata, specifica ed infra quinquennale) e della conseguente applicabilità dell'art. 649 bis cod. proc. pen.
art. 69 cod. pen
Questo Collegio condivide, infatti, il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui «la valutazione di equivalenza o di subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, Li Trenta
Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, Li Trenta, Rv.
Sez. 2, n. 37482 del 06/06/2019, Torre
280262 - 01 nonché Sez. 2, n. 37482 del 06/06/2019, Torre; Sez.
Sez. 5, n. 14648 del 12/02/2019, Mercadante
37482 del 06/06/2019, Torre; Sez. 5, n. 14648 del 12/02/2019, Mercadante).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASQUALE Luca Luigi Loris nato a Caraglio il 08/08/1972 avverso la sentenza del 08/01/2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Assunta COCOMELLO che chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato a seguito di remissione di querela.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 8 gennaio 2021, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale cli Cuneo, in data 15 novembre 2019, ha condannato PASQUALE Luca Luigi Loris alla pena di mesi 1 di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

2. PASQUALE Luca Luigi Loris, a mezzo del proprio difensore, propone i ricorso per cassazione avverso detta sentenza. Il ricorrente lamenta l'inosservanza degli artt. 129 cod. proc. pen. e 152 cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra attenuanti e recidiva ed alla determinazione della pena irrogata a titolo di continuazione.2.2. Secondo la prospettazione difensiva la Corte territoriale ha erroneamente ignorato che, in data 15 novembre 2019, la persona offesa Franco GASTALDI ha rimesso la querela sporta nei confronti del ricorrente con conseguente venir meno della condizione di procedibilità 2.3.

Secondo la difesa la Corte territoriale non ha tenuto in considerazione le circostanze (confessione, risarcimento del danno, stato di detenzione, scarsa capacità criminale) che dovevano indurre i giudici a ritenere le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva. A giudizio del ricorrente la pena determinata a titolo di continuazione è eccessiva in considerazione della condotta processuale dell'imputato e della particolarità del caso di specie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve esser rigettato per le ragioni che seguono.

2. La doglianza avente ad oggetto l'asserita mancanza della condizione di procedibilità in conseguenza della remissione di querela da parte della persona offesa è infondata. Deve esser, infatti, affermata la procedibilità di ufficio del reato di truffa di cui al capo di imputazione stante la sussistenza della contestata circostanza aggravante ad effetto speciale (recidiva reiterata, specifica ed infra quinquennale) e della conseguente applicabilità dell'art. 649 bis cod. proc. pen. Questo Collegio condivide, infatti, il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui «la valutazione di equivalenza o di subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., non ne elide la sussistenza né gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità, sicché non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata» (cfr.

Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, Li Trenta, Rv. 280262 - 01 nonché Sez. 2, n. 37482 del 06/06/2019, Torre; Sez. 5, n. 14648 del 12/02/2019, Mercadante).

3. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva è reiterativa ed infondata. Il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva rinviene congrua motivazione, avendo i giudici di merito fatto riferimento ad indici di obiettiva gravità del reato e di pericolosità sociale, richiamando i molteplici precedenti penali annoverati dal ricorrente e la parzialità del risarcimento del danno proposto dal ricorrente con conseguente manifesta infondatezza della doglianza.

4. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta l'eccessività dell'aumento applicato a titolo di continuazione è generica ed infondata. Detto aumento, individuato peraltro in misura minimale (giorni 18 di reclusione ed euro 60 di multa), ha trovato sintetica ma esaustiva motivazione nel provvedimento impugnato, motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione.

5. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.NII. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 settembre 2022 Il