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Sentenza — n. 46517/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46517/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46517/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Alessandra Bucci ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [con la quale la Corte di appello di Roma, premesso che in ordine al reato di cui al capo B) - come definito dal Tribunale - non vi era appello, con conseguente irrevocabilità della statuizione di condanna, ha qualificato il fatto contestato sub A) ai sensi degli artt. 646 e 61, comma primo, n. 11, cod. peri., dichiarando non doversi procedere per difetto di querela], deducendo, con riguardo al reato di cui al capo B), violazione di leggi e vizi di motivazione per non essere stati delibati i motivi di appello in realtà, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, ritualmente formulati.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46517/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 646 e 61, comma primo, n. 11, cod. peri., dichiarando non doversi procedere per difetto di querela], deducendo, con riguardo al reato di cui al capo B), violazione di leggi e vizi di motivazione per non essere stati delibati i motivi di appello in realtà, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, ritualmente formulati.

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio remissione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUCCI ALESSANDRA nata a ROMA il 27/02/1969 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA. Dato atto che si procede con le forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, come convertito; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Alessandra Bucci ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [con la quale la Corte di appello di Roma, premesso che in ordine al reato di cui al capo B) - come definito dal Tribunale - non vi era appello, con conseguente irrevocabilità della statuizione di condanna, ha qualificato il fatto contestato sub A) ai sensi degli artt. 646 e 61, comma primo, n. 11, cod. peri., dichiarando non doversi procedere per difetto di querela], deducendo, con riguardo al reato di cui al capo B), violazione di leggi e vizi di motivazione per non essere stati delibati i motivi di appello in realtà, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, ritualmente formulati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti.

1. Come ineccepibilmente ritenuto dalla Corte di appello, l'atto di appello depositato contro la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 11/09/2017, conteneva doglianze riguardanti unicamente il reato di cui al capo A): cfr. f. 3 dell'atto di appello, nel quale - anche prima dell'inequivocabile riferimento scritto in neretto al solo reato di cui al capo A) - si legge l'espressione "analizziamo il reato di cui alla condanna al fine di verificare la reale commissione da parte dell'appellante"; d'altro canto, le argomentazioni addotte a sostegno dei motivi ineriscono al solo reato di cui al capo A), ed anche le conclusioni menzionano "il reato", da ritenersi necessariamente come quello di cui al capo A), al quale esclusivamente si riferivano le doglianze formulate. 1.1. Le odierne doglianze non sono quindi consentite, perché formulate per la prima volta in questa sede, in difetto della previa consentita deduzione in appello.

2. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.1. Poiché appare evidente che la ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), ella va altresì condannata, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila. IL P.Q.IIA. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione sempli