Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite statutory grounds under Art. 448-bis c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Specchio Gianfranco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defense argued the lower court lacked motivation for applying the penalty and claimed the statute of limitations had expired for the crime of receiving stolen goods. The court rejected these generic arguments, noting the appeal was filed after the 2017 amendment requiring specific statutory grounds, which were not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448-bis, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals filed after August 3, 2017 are inadmissible unless they cite specific statutory grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification error, or illegality of the penalty; generic pleas like expiration of the statute of limitations do not suffice.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPECCHIO GIANFRANCO nato a CERIGNOLA il 26/06/1974 avverso la sentenza del 30/06/2022 del GIP TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Specchio Gianfranco propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Fermo del 30 giugno 2022 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. per i reati di rapina aggravata e ricettazione. 1.1 Il difensore lamenta che il giudice non aveva fornito idonea motivazione in ordine alla impossibilità di emettere sentenza ex art. 129 cod.proc.pen. 1.2 Il difensore rileva che per il reato di ricettazione risultava maturata la prescrizione già da epoca precedente la richiesta di rinvio a giudizio
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Quanto poi alla prescrizione, eccepita in maniera totalmente generica, si deve rilevare come il relativo termine non è trascorso sia con riferimento alla normativa attuale che a quella previgente.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 09/11/2022 - I DEPOSITATO N CANCELLEM Il Consigliere estensore Il P - • -nte