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Sentenza — n. 46317/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46317/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46317/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO IACONO ROSOLINO nato il 13 ottobre 1972 a Palermo avverso l'ordinanza resa il 24 maggio 2022 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Assunta Cocomello che ha chiesto il rigetto del ricorso e l'avv. Fabrizio Torre che ha insistito nei motivi di ricorso.

Regesto Legislator

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art. 133 cod.pen; Sentenza — n. 46317/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il tribunale ha reso adeguata e congrua motivazione valutando tutti gli elementi di fatto a sua disposizione ed è pervenuto all'applicazione della misura più idonea a contenere l'elevato pericolo di recidiva palesato dagli atti, concedendo gli arresti domiciliari. E' noto peraltro che il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. ma può limitarsi a valorizzare quelle emergenze che sono risultate preminenti nella valutazione delle esigenze cautelari. Il ricorso non si confronta con gli elementi valorizzati nell'ordinanza impugnata e reitera le censure già sollevate in sede di riesame, così incorrendo anche nel viizo di genericità.

Parole chiave

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attività criminosa altri reati pericolo di reiterazione braccialetto elettronico criminalità persistente reato di coazione

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod.pen
E' noto peraltro che il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO IACONO ROSOLINO nato il 13 ottobre 1972 a Palermo avverso l'ordinanza resa il 24 maggio 2022 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Assunta Cocomello che ha chiesto il rigetto del ricorso e l'avv. Fabrizio Torre che ha insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo sezione del riesame, parzialmente accogliendo la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Lo Iacono Rosolino avverso l'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Palermo il 9 maggio 2022 con cui era stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di estorsione pluriaggravata commesso nell'ottobre 2020, ha sostituito la misura custodiale con quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico e divieto di incontrarsi e di comunicare con persone estranee al nucleo familiare. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo: 2.1 Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione del reato e vizio di motivazione poiché l'ordinanza impugnata non motiva sulla attualità di tale pericolo, trascurando di considerare che i fatti contestati all'indagato risalgono all'ottobre del 2020 e non sono emersi ulteriori fatti criminosi commessi nel periodo successivo e sino all'applicazione della detta misura, nonostante il Lo Iacono sia tornato in libertà per espiazione pena nel gennaio del 2021, avendo trovato un regolare lavoro.

3. La censura è manifestamente infondata poiché il tribunale ha fatto riferimento alle specifiche modalità e circostanze con cui è stata realizzata la condotta in addebito e ne ha desunto altrettanti indici sintomatici di una personalità negativa e pericolosa, confermata dai numerosi precedenti penali del ricorrente per rapina, corruzione e associazione per delinquere e dalla constatazione che al momento dei fatti contestati Lo Iacono stava per concludere un periodo di detenzione domiciliare, a riprova della sua pervicacia e impermeabilità agli interventi rieducativi.

Il tribunale ha reso adeguata e congrua motivazione valutando tutti gli elementi di fatto a sua disposizione ed è pervenuto all'applicazione della misura più idonea a contenere l'elevato pericolo di recidiva palesato dagli atti, concedendo gli arresti domiciliari. E' noto peraltro che il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. ma può limitarsi a valorizzare quelle emergenze che sono risultate preminenti nella valutazione delle esigenze cautelari. Il ricorso non si confronta con gli elementi valorizzati nell'ordinanza impugnata e reitera le censure già sollevate in sede di riesame, così incorrendo anche nel viizo di genericità.

4. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Roma 19 ottobre 2022 il consigliere estensore Il Presiden Maria D orsellino Geppino RL9Q) DEPO