Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 46310/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46310/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46310/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAROTTI DAVIDE GIOVANNI nato a Milano il 13 Febbraio 1968 avverso l'ordinanza resa il 3 Marzo 2022 dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Assunta Cocomello che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 46310/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAROTTI DAVIDE GIOVANNI nato a Milano il 13 Febbraio 1968 avverso l'ordinanza resa il 3 Marzo 2022 dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Assunta Cocomello che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della sospensione condizionale impugnabilità della decisione di rinvio pericolo di reiterazione riesame della carcerazione preventiva revisione della sentenza penale riattivazione del procedimento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAROTTI DAVIDE GIOVANNI nato a Milano il 13 Febbraio 1968 avverso l'ordinanza resa il 3 Marzo 2022 dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Assunta Cocomello che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, collegio per il riesame delle misure coercitive, in parziale accoglimento dell'istanza proposta nell'interesse di Farotti Davide Giovanni avverso l'ordinanza emessa il 21 gennaio 2022 dal GIP del Tribunale di Bari, ha sostituito la misura custodiale con quella degli arresti domiciliari. Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato deducendo violazione di legge in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato e per motivazione apparente e illogica in merito alla pericolosità dell'imputato. Con nota del 19 agosto 2022 il difensore dell'imputato ha dichiarato che è venuto meno l'interesse del predetto all'impugnazione poiché con provvedimento del GIP di Bari del 25 luglio 2022 è stata revocata la misura cautelare. Chiede pertanto che venga dichiarato inammissibile il ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile perché in conseguenza della intervenuta revoca della misura cautelare è venuto meno l'interesse dell'indagato ad impugnare. L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta la condanna alle spese del ricorrente .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Roma 19 ottobre 2022 il consigliere estensore Maria Da . I 2 X () Il President/e 3 --• rsellino Geppiino R i , DEPOSITATO IN CANCE