Ordinanza — n. 46307/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Nebach Chaymaa, nata in Marocco 1'01/01/1993, avverso la sentenza del 16/05/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46307/2022 — snpen · Corte di Cassazione: ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, ha applicato alla ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di tentata rapina.
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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Nebach Chaymaa, nata in Marocco 1'01/01/1993, avverso la sentenza del 16/05/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, ha applicato alla ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di tentata rapina.
2. Ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. h14, Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorsi per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.10.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Geppino Ra o DEPOSITATO IN CANC