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Sentenza — n. 46296/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46296/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46296/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 03/02/2022, il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da Alessio Coletti, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere, applicata allo stesso Coletti con l'ordinanza del 13/12/2021 del G.i.p. del Tribunale di Salerno, con la misura degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., con riguardo alla partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di giochi e scommesse illegali.

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen; Sentenza — n. 46296/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Parole chiave

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partecipazione al reato collaboratore della Securitate affiliazione alle casse appartenenza a una banda azione di partecipazione al pignoramento delitto collettivo

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
del Tribunale di Salerno, con la misura degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., con riguardo alla partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di giochi e scommesse illegali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLETTI ALESSIO, nato a Roma il 23/08/1982 avverso l'ordinanza del 03/02/2022 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammisibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 03/02/2022, il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da Alessio Coletti, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere, applicata allo stesso Coletti con l'ordinanza del 13/12/2021 del G.i.p. del Tribunale di Salerno, con la misura degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., con riguardo alla partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di giochi e scommesse illegali.

2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione Alessio Coletti, per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, si deve rilevare che, il 4 ottobre 2022, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, a firma dell'imputato Alessio Coletti, autenticata dal difensore avv. Aldo Minghelli, motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse per essere venuta meno la sottoposizione a misura cautelare.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

3. Tale inammissibilità del ricorso per rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto determinata da una causa non imputabile al ricorrente - sicché non si configura un'ipotesi di sua soccombenza, neppure virtuale - comporta che questi non debba essere condannato al pagamento né delle spese del procedimento né di una somma a favore della cassa delle ammende, secondo quanto ordinariamente previsto, per il caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785- 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01, concernente una fattispecie relativa, come quella in esame, a un procedimento de libertate; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2021, Oliverio, Rv. 252910-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso