Sentenza — n. 46294/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Catania, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di Caponnetto Salvatore dal G.u.p. del Tribunale di Catania in data 28 giugno 2016, assolvendo da alcuni reati a lui originariamente contestati e confermando, per quello che interessa in questa sede, l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione di un "IPad" (capo E). t>.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 712 cod. pen; Sentenza — n. 46294/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione, in quanto del tutto mancante, in relazione ai motivi di appello relativi alla richiesta assoluzione dell'imputato dall'addebito e, in subordine, alla diversa qualificazione del fatto quale ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen. e al riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPONN ETTO SALVATORE nato a CATANIA il 11/10/1991 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata nei confronti di Caponnetto Salvatore dal G.u.p. del Tribunale di Catania in data 28 giugno 2016, assolvendo da alcuni reati a lui originariamente contestati e confermando, per quello che interessa in questa sede, l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione di un "IPad" (capo E). t>.
2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione, in quanto del tutto mancante, in relazione ai motivi di appello relativi alla richiesta assoluzione dell'imputato dall'addebito e, in subordine, alla diversa qualificazione del fatto quale ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen. e al riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen.
3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n.
15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. La Corte territoriale, pur avendo dato atto dei motivi di appello che riguardavano l'imputazione di cui al capo E), ha omesso di indicare qualsivoglia argomentazione a fondamento della decisione assunta, ossia quella di confermare la sentenza impugnata nella parte relativa all'affermazione di responsabilità per quel reato. L'omissione integra un'evidente ipotesi di vizio di motivazione, per assoluta carenza della stessa, che impone l'annullamento limitatamente al reato di ricettazione di cui al capo E), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al capo E), con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio