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Sentenza — n. 46286/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46286/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46286/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALI ARDIT nato in Albania I'l Aprile 1998 avverso la sentenza resa il 13 Aprile 2021 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Assunta Cocomello che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 46286/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Giova ricordare che per negare le circostanze attenuanti generiche il giudice non è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dall'art. 62 bis cod.pen . ma può limitarsi a valorizzare quelli aspetti che ritenga preminente nel giudizio di meritevolezza del beneficio invocato. Con motivazione sintetica ma esaustiva la corte di appello ha osservato che il precedente penale riportato un anno prima di avere commesso il reato oggetto del presente giudizio, e le altre tre condanne non definitive del Pali, nonostante la sua giovane età, palesano la negativa personalità e la spiccata propensione a delinquere del ricorrente che risultano ostative al riconoscimento delle attenuanti invocate.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ricettazione precedenti penali rilevanti circostanza attenuante criminalità persistente furto di lieve entità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALI ARDIT nato in Albania I'l Aprile 1998 avverso la sentenza resa il 13 Aprile 2021 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Assunta Cocomello che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa 1'11 dicembre 2019 dal Tribunale di Milano che ha dichiarato la responsabilità di Pali Ardit in ordine al concorso nel delitto di ricettazione per avere ricevuto alcune pellicce provento di furto. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo 2.1 violazione dell'articolo 62 bis codice penale e dell'art.125 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché in ordine alle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello si è limitata a considerare la precedente condanna dell'imputato quale ragione ostativa alla concessione del beneficio invocato, ignorando tutti gli altri elementi addotti dalla difesa, che avrebbero dovuto condurre a diversa determinazione. 3.11 ricorso è inammissibile.

Giova ricordare che per negare le circostanze attenuanti generiche il giudice non è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dall'art. 62 bis cod.pen . ma può limitarsi a valorizzare quelli aspetti che ritenga preminente nel giudizio di meritevolezza del beneficio invocato. Con motivazione sintetica ma esaustiva la corte di appello ha osservato che il precedente penale riportato un anno prima di avere commesso il reato oggetto del presente giudizio, e le altre tre condanne non definitive del Pali, nonostante la sua giovane età, palesano la negativa personalità e la spiccata propensione a delinquere del ricorrente che risultano ostative al riconoscimento delle attenuanti invocate.

Il ricorso risulta generico poiché non si confronta con questa motivazione e si duole della mancata considerazione di altri elementi non meglio precisati, facendo rinvio alle censure dedotte nell'atto di appello, con una modalità di esposizione per relationem dei motivi di ricorso che risulta già di per sé cagione di inammissibilità. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Roma 19 ottobre 2022 il consigliere estensore Il Presiderte Maria Da Borsellino Geppirio o / 'DEPOSITATO IN