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Sentenza — n. 46282/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46282/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46282/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione di legge e nullità della sentenza impugnata non avendo la Corte accolto l'eccezione processuale volta a sottolineare la tardività della comunicazione alla difesa delle conclusioni scritte adottate dal Procuratore generale secondo la procedura di cui all'art. 23-bis Legge 176 del 2000;

Regesto Legislator

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art. 642 cod.pen, art. 640 cod.pen, art. 182 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46282/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è fondato ed assorbente. Risulta dagli atti - che questa Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - che le conclusioni del Procuratore generale nel processo di appello fossero state comunicate alla difesa tardivamente rispetto al termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 23-bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Vero è che la norma richiamata non prevede espressamente che il mancato rispetto del termine comporti una nullità. Tuttavia, la più recente giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, ha ritenuto che tale incidente comporti una violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1, lett.

Parole chiave

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notifica del cambiamento d'indirizzo frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione domicilio fittizio reticenza dolosa dei difetti notificazione fittizia assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod.pen
art. 640 cod.pen
Tanto avrebbe dovuto condurre la Corte a ritenere sussistente l'ipotesi generale di cui all'art. 640 cod.pen..
art. 182 cod. proc. pen
In particolare, è stato sostenuto che, nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la difesa dell'imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni dei procuratore generale tardivamente depositate, è onerata, ex art. 182 cod.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Della Pia Ciro, nato a Pozzuoli il 22/07/1983, avverso la sentenza del 21/05/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. Raffaele Pucci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma emessa il 3 giugno del 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 642 cod.pen.relativo a due polizze assicurative nelle quali egli aveva dichiarato una residenza diversa da quella reale ottenendo un profitto non dovuto.

2. Ricorre per cassazione Della Pia Ciro, deducendo:

1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata non avendo la Corte accolto l'eccezione processuale volta a sottolineare la tardività della comunicazione alla difesa delle conclusioni scritte adottate dal Procuratore generale secondo la procedura di cui all'art. 23-bis Legge 176 del 2000;

2) violazione di legge per non avere la Corte rilevato il vizio della notifica del rinvio dell'udienza al difensore di ufficio dell'imputato a soli tre giorni dalla sua celebrazione e dopo che il difensore di fiducia, domiciliatario ex art. 83, comma 14, D.L. 18 del 2020, era deceduto, circostanza che avrebbe determinato la mancata effettiva conoscenza del prosieguo del processo da parte del ricorrente;

3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordina alla qualificazione giuridica del fatto, posto che il ricorrente non avrebbe alterato o falsificato alcuna polizza, soltanto omettendo di comunicare alla compagnia assicurativa il cambio di residenza. Tanto avrebbe dovuto condurre la Corte a ritenere sussistente l'ipotesi generale di cui all'art. 640 cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo è fondato ed assorbente. Risulta dagli atti - che questa Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - che le conclusioni del Procuratore generale nel processo di appello fossero state comunicate alla difesa tardivamente rispetto al termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 23-bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Vero è che la norma richiamata non prevede espressamente che il mancato rispetto del termine comporti una nullità. Tuttavia, la più recente giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, ha ritenuto che tale incidente comporti una violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., tenuto conto che, altrimenti, il disposto della norma si svuoterebbe di contenuto. In particolare, è stato sostenuto che, nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la difesa dell'imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni dei procuratore generale tardivamente depositate, è onerata, ex art. 182 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di nullità a regime intermedio, della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto a norma dell'art.182 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316).

D'altra parte, una volta che la difesa, come nel caso in esame, abbia eccepito per tempo la relativa circostanza (attraverso nella specie una istanza di rinvio a ciò collegata, inserita nelle conclusioni scritte), non può richiedersi alcuna specificazione o alcuna ulteriore valutazione sulla complessità del procedimento o le concrete ragioni della richiesta difensiva, che rimetterebbero il tutto ad una soggettiva interpretazione del caso ad opera del giudice, a fronte della violazione di una espressa previsione normativa. Per questo, non si ritiene di condividere il principio espresso da Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.10.2022. Il Consigliere estensore Il Presidenie Giuseppe Sg